Illegittimità della clausola del bando di gara che rende impossibile la formulazione dell'offerta

14 Giugno 2021

Il confronto concorrenziale tra operatori deve dispiegarsi sulla base di parametri certi e predeterminati, fatti salvi i fisiologici margini di alea insiti nell'attività di impresa; è quindi affetta da insuperabile abnormità o irragionevolezza la lex specialis di gara che renda impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica.

Il caso. Un operatore economico impugnava la lex specialis di una gara per la conclusione di un Accordo quadro per l'affidamento del servizio per il vitto dei detenuti ed internati ristretti negli Istituti penitenziari per adulti, da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, deducendo che essa non avrebbe consentito la formulazione di una offerta ponderata e competitiva.

La questione. Il TAR ha ritenuto che le scelte poste a base della lex specialis di gara risultano abnormi e irragionevoli, in quanto tali da ostacolare l'elaborazione di un calcolo di convenienza economica affidabile ai fini di una consapevole e seria partecipazione alla procedura pubblica.

Nel caso di specie, il sano confronto concorrenziale - che secondo il legislatore sovranazionale dovrebbe dispiegarsi sulla base di parametri certi e predeterminati, fatti salvi i fisiologici margini di alea insiti nell'attività di impresa -, non avrebbe avuto modo di esprimersi correttamente, essendo mancato a monte il compiuto esercizio dei margini di discrezionalità dell'Amministrazione nella costruzione dell'oggetto e dei criteri di gara.

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