Portale delle vendite pubbliche

Alessandro Rossi
15 Giugno 2021

Il Portale delle Vendite Pubbliche è un sito web istituito dal Ministero della Giustizia sul quale vengono pubblicati tutti gli atti della procedura esecutiva dei quali la legge prevede che sia data «pubblica notizia».
Considerazioni iniziali sulla pubblicità ex art. 490 c.p.c.

All'art. 490 c.p.c. è disciplinata la pubblicità tramite avvisi. Oggetto di questa forma rafforzata di pubblicità sono alcuni atti del processo esecutivo, previsti tassativamente dalla legge.

Sono previste tre fattispecie di pubblicità.

Le prime due forme rientrano nell'ambito della pubblicità obbligatoria e sono disciplinate ai sensi dell'art. 490, commi 1 e 2, c.p.c.

Al comma 1 del citato articolo, è prevista la pubblicità degli avvisi sul sito del Ministero della Giustizia, più precisamente sulla sezione denominata «Portale delle Vendite Pubbliche». In tale avviso, il quale va compiuto nel termine stabilito dal giudice, devono essere inseriti tutti i dati che possono interessare al pubblico.

Al comma 2 dell'art. 490 c.p.c., è disciplinato l'avviso obbligatorio per gli atti di espropriazione di beni mobili registrati, purché questi abbiano un valore maggiore di euro 25.000, e di espropriazione di beni immobili.

L'avviso in questione va fatto entro 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.

Tale avviso va pubblicato sugli «appositi siti internet», i quali sono quelli individuati ai sensi del Decreto ministeriale del 31 ottobre del 2006, e deve contenere, oltre alle informazioni che possono interessare il pubblico, anche una copia dell'ordinanza del giudice e della redazione di stima redatta ai sensi dell'art. 173-bis disp. att. c.p.c.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 490 c.p.c., invece, è individuata la pubblicità tramite avvisi conosciuta come pubblicità straordinaria. Su istanza dei creditori anche se non muniti di titolo esecutivo o su propria iniziativa, il giudice può disporre che l'avviso, oltre che nel Portare delle Vendite Pubbliche o sui siti individuati dal decreto ministeriale del 31 ottobre 2006, sia inserito, anche più volte, nei quotidiani locali che abbiano maggiore diffusione nella zona in cui si svolge la procedura esecutiva.

Tale forma di pubblicità va compiuta entro 45 giorni dal termine per proporre le offerte.

Ai quotidiani locali vanno equiparati i quotidiani di informazione nazionali o quelli editi da soggetti iscritti al ROC. Alternativamente alla diffusione su questi quotidiani, gli avvisi in esame possono essere divulgati tramite il modello delle pubblicità commerciali.

La finalità dei citati avvisi è duplice.

In primis, sono volti a tutelare le garanzie del contraddittorio e di corretto esercizio della funzione giurisdizionale. In secundis, tali avvisi sono volti a permettere la più alta partecipazione di offerenti alle procedure di vendita, al fine di permettere il conseguimento del maggior valore di realizzo possibile del bene.

Pubblicità ex art. 490, comma 1, c.p.c.: Il Portale delle Vendite Pubbliche

E' possibile accedere al Portale delle Vendite Pubbliche tramite il link: https://pvp.giustizia.it/pvp/.

Già prima di accedere al sito con le proprie credenziali personali, sarà possibile individuare gli avvisi di vendita.

Si possono selezionare gli avvisi di proprio interesse filtrandoli per l'oggetto della vendita. E' possibile, infatti, filtrare gli avvisi selezionando tra le macrocategorie offerte dal sito. Queste sono: immobili, mobili, crediti/valori, aziende e altro.

Per ogni categoria sono messi in evidenza gli ultimi avvisi.

In ogni avviso, compaiono gli estremi identificativi del lotto e della procedura.

Nel banner di presentazione della vendita compaiono: la foto dell'immobile, l'indirizzo di ubicazione del lotto, la città, la provincia, il C.A.P., la data di vendita, l'offerta minima, il rialzo minimo, il numero della procedura ed il prezzo base d'asta.

Oltre a questi dati, ne vengono forniti altri aprendo l'avviso.

Sono, infatti, riportate le seguenti sezioni: a) dettaglio lotto, b) dettaglio vendita, c) beni inclusi nel lotto, d) eventi significativi ed esiti e e) dettagli procedura.

Nel dettaglio lotto sono contenuti: la descrizione dello stesso e, eventualmente, gli estremi catastali dell'immobile (presenti solo ove oggetto della vendita sia un bene immobile).

Nel dettaglio vendita sono presenti le informazioni relative alla procedura di vendita.

Esse sono: tipologia (vendita con o senza incanto), data di vendita, luogo di vendita, prezzo base d'asta, rialzo minimo, modalità di vendita e il termine della presentazione dell'offerta.

In beni inclusi nel lotto vi è una sotto sezione, o più di una nel caso di pluralità di beni, ove viene descritta l'eventuale appendice venduta assieme al bene immobile.

Nella sezione eventi significativi ed esiti sono contenute le vicende relative allo svolgimento della procedura.

In quella denominata dettaglio della procedura, invece, sono contenute le seguenti informazioni: il tipo della procedura, il numero della procedura, il tribunale competente, i numeri del lotto e la data di pubblicazione dell'avviso sul portale. In più, sono fornite anche le generalità dei referenti della procedura (delegato alla vendita, custode e giudice competente).

Discussa è la possibilità dell'inserimento degli estremi del debitore all'interno dell'avviso previsto nell'ambito della pubblicità obbligatoria ex art. 490 c.p.c., commi 1 e 2.

Per la giurisprudenza più risalente, sarebbe stato possibile introdurre gli estremi del debitore nell'avviso (Trib. Pistoia, ord., 26 maggio 2000).

Per la giurisprudenza più recente e attualmente maggioritaria, invece, i dati sensibili relativi all'identità del debitore non possono essere inseriti nell'avviso (tra le pronunce conformi si possono citare Trib. Viterbo, 5 settembre 2002, e Trib. Roma, Sez. XVIII, 16 dicembre 2019, n. 24041).

La dottrina maggioritaria aderisce alla seconda ricostruzione giurisprudenziale esposta (Fabiani//Piccolo e Fabiani).

Tale orientamento si fonda, tra gli altri argomenti, sul rispetto del diritto alla privacy del debitore.

L'elencazione puntuale di tutte le informazioni previste per la pubblicità ex art. 490, comma 1, c.p.c., è importante per evitare le gravi conseguenze che derivano dal mancato compimento dell'avviso o dalla nullità dello stesso.

Soggetti legittimati al compimento degli avvisi e conseguenze del mancato compimento degli stessi

Il soggetto legittimato alla pubblicazione dell'avviso è individuato nel «Manuale Utente – Inserimento Avviso di Vendita» (tale manuale, utile anche per le indicazioni tecniche di compilazione dei campi dell'avviso, è reperibile dal link http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/Manuale_utente_Back_Office_Inserimento_Avvisi_di_Vendita_24112017.pdf).

A pagina 5 dello stesso è disposto che legittimato a compiere la pubblicazione dell'avviso sia colui che «è riconosciuto nel Portale in qualità di unico soggetto legittimato a pubblicare gli avvisi di vendita. È il soggetto che ha ricevuto il relativo incarico nell'ambito del procedimento giudiziario ovvero per effetto della procedura nell'ambito della quale egli assume il ruolo di soggetto legittimato». Si aggiunge, in più, che non sia possibile delegare l'attività di pubblicazione a soggetti diversi dai legittimati.

La definizione data dal «Manuale Utente - Inserimento Avviso di Vendita» è completata dall'art. 164-quater disp. att. c.p.c. Tale disposizione individua in via specifica le figure di soggetti legittimati al compimento dell'avviso, le quali sono: il professionista delegato o il commissario. In assenza di entrambi, la pubblicazione deve essere compiuta dal creditore pignorante o da quello intervenuto e munito di titolo esecutivo.

L'art. 631-bis c.p.c. dispone che se l'avviso sul Portare delle Vendite Pubbliche non venga compiuto, o se tale attività non sia svolta nel termine stabilito dal giudice, ne consegua l'estinzione del processo. L'estinzione deriva da una singola omissione e la relativa pronuncia deve avvenire tramite ordinanza.

L'estinzione, però, si verifica solamente ove l'omissione in esame sia imputabile al creditore pignorante o al creditore munito di titolo esecutivo. A tale ipotesi è equiparabile l'inadempimento del creditore al pagamento del tributo ex art. 18-bis del d.P.R. 115/2012 (in dottrina, si vedano Moretti e Lodolini).

Nel caso in cui l'omissione sia imputabile al commissario o al professionista delegato, dovrà essere fissata una nuova data per la vendita (sul punto, si vedano sempre Moretti e Lodolini).

Ove non sia ottemperato il dovere di procedere all'avviso ex art. 490, comma 1, c.p.c. (o tale atto non sia conforme al modello previsto dal «Manuale Utente – Inserimento Avviso di Vendita)» dovrà considerarsi affetto da nullità il successivo atto di aggiudicazione del bene.

Contro lo stesso, potrà essere proposta opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (in giurisprudenza, si veda Cass. civ., sez. I, 19 marzo 2009, n. 6710).

Riferimenti
  • Fabiani, Espropriazione forzata, pubblicità e privacy del debitore (Studio CNN n. 5224/2004), in www.notariato.it., 9;
  • Fabiani// Piccolo, Il portale delle vendite pubbliche nella prassi dei tribunali (procedure esecutive e concorsuali) (Studio CNN n.50/2019), in www.notariato.it, 20 e ss.;
  • Lodolini, La chiusura anticipata della procedura per infruttuosità e l'estinzione per mancato espletamento della pubblicità sul portale delle vendite pubbliche, in Riv. es. forz., 2016, 256;
  • Moretti, Il nuovo art. 631-bis e le altre ipotesi di definizione dell'esecuzione, in Bove-Saletti (a cura di), Novità in materia di esecuzione forzata, in Giur. It., 2016, 2072.

*fonte: www.ilprocessocivile.it

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