Sulla individuazione della natura “intellettuale” dei servizi oggetto di appalto
15 Giugno 2021
La problematica della natura intellettuale o meno del servizio posto a base della procedura non può essere risolta solo in astratto e a valle della lex specialis, dovendo attribuirsi considerazione anche alle modalità di “conformazione” della prestazione previste dalle disposizioni di bando nella loro “concreta dimensione contenutistica” (Cons. Stato, sez. III, 9 dicembre 2020, n. 7749). Per servizi di natura intellettuale si intendono comunemente quelli che richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all'organizzazione di mezzi e risorse; mentre va esclusa la natura intellettuale del servizio avente ad oggetto l'esecuzione di attività ripetitive che non richiedono l'elaborazione di soluzioni personalizzate, diverse, caso per caso, per ciascun utente del servizio, ma l'esecuzione di meri compiti standardizzati (Cons. di Stato, V, 28 luglio 2020, n. 4806). |