Possibilità di nominare liquidatore nelle procedure di sovraindebitamento il professionista dell'OCC che abbia già svolto il ruolo di Gestore della crisi

17 Giugno 2021

Le pronunce in commento prendono posizione sulla questione, decisa in modo piuttosto vario dalla giurisprudenza di merito, circa la nomina del liquidatore nelle procedure di sovraindebitamento.
Massime

Al fine dell'adempimento dell'accordo di composizione della crisi omologato ex l. 3/2012, il liquidatore non può essere nominato nella medesima persona dell'OCC : il richiamo espresso all'art. 28 l. fall. contenuto nell'art. 13 l. 3/2012 comporta l'incompatibilità dei soggetti “creditori” del debitore, quale è l'OCC, essendo intercorso tra le parti un rapporto professionale funzionale alla presentazione della procedura (Tribunale di Rimini).

Nella procedura di liquidazione del patrimonio ex l. 3/2012, la norma di cui all'art. 14-quinques, comma 2, lett. a), non prevede alcuna incompatibilità tra la figura dell'OCC e quella del liquidatore; invero detta norma prevede quale ipotesi di incompatibilità quelle previste dall'art. 28 l. fall., tra cui il divieto di compimento di atti di gestione durante lo stato di dissesto e l'esistenza di un conflitto di interessi (art. 28, comma 2, l. fall.), ipotesi che non ricorrono quanto alla figura dell'OCC, in quanto soggetto terzo nominato dal giudice, che procede al deposito dell'accordo, del piano del consumatore o della domanda di liquidazione, essendo, peraltro, la possibilità di nomina dell'OCC quale liquidatore, in ogni caso, espressamente prevista dall'art. 15, comma 8, l. 3/2012, laddove prevede la possibilità dello svolgimento dell'incarico di liquidatore da parte dell'OCC (Tribunale di Lodi).

Nella procedura di liquidazione del patrimonio ex l. 3/2012, rilevato che la norma di cui all'art. 14-quinques, comma 2, lett. a), non vincola il tribunale alla nomina del liquidatore nella persona dello stesso professionista già nominato quale OCC, può procedersi alla nomina di un diverso professionista quale liquidatore ogni qualvolta sussistano ragioni di opportunità in relazione al caso concreto (Tribunale di Busto Arsizio).

Il caso

Le pronunce in commento prendono posizione sulla questione, decisa in modo piuttosto vario dalla giurisprudenza di merito, circa la nomina del liquidatore nelle procedure di sovraindebitamento, con particolare riferimento alla possibilità di "confermare" in detto ruolo il professionista già nominato quale gestore della crisi facente funzioni dell'OCC.

Con le decisioni in rassegna, che danno conto delle varie soluzioni offerte dai giudici di merito, la giurisprudenza ha cercato di superare le criticità derivanti da una normativa originaria in tema di sovraindebitamento oggettivamente incerta al riguardo, malgrado il richiamo esplicito, in relazione alla nomina del professionista liquidatore, all'art. 28 l. fall. dettato in tema di requisiti richiesti per la nomina a curatore.

Di fronte all'approccio più restrittivo del Tribunale di Rimini, per il quale la già svolta fase di impostazione del piano o dell'accordo di sovraindebitamento rende l'OCC "creditore" verso il sovraindebitato, determinando in capo a questi un profilo di incompatibilità ai fini del successivo incarico di liquidatore, si segnala la posizione più liberale del Tribunale di Lodi che esclude qualsivoglia profilo di incompatibilità in relazione alle specifiche fattispecie dell'art. 28 l. fall. ed all'esplicito dettato normativo dell'art. 15 l. 3/2012, mentre, infine, il tribunale di Busto Arsizio esclude di confermare l'OCC nel ruolo di liquidatore per mere ragioni di opportunità, ravvisate nel caso di specie nella necessità di gestire adeguatamente la fase di liquidazione, anche per prossimità territoriale con il tribunale competente e con la residenza del debitore”.

Le norme di riferimento

La l. 3/2012 prevede la figura del liquidatore:

  • all'art. 13, comma 1, per cui “se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo o dal piano del consumatore, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. Si applica l'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  • all'art. 14-quinques, comma 2, alla stregua del quale, una volta aperta la procedura di liquidazione, il giudice “ove non sia stato nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, nomina un liquidatore, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”; con la miniriforma entrata in vigore il 25.12.2020 (l. 137/2020) detto secondo comma dell'art. 14-quinquies è stato integrato con l'aggiunta della previsione per cui “si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
  • all'art. 15, comma 8, in forza del quale “quando il giudice lo dispone ai sensi degli articoli 13, comma 1, o 14-quinquies, comma 2, l'organismo svolge le funzioni di liquidatore stabilite con le disposizioni del presente capo; ove designato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, svolge le funzioni di gestore per la liquidazione”;
  • all'art. 7, comma 1, ult. periodo, richiamato per rinvio dall'art. 15, in cui si prevede che “fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il gestore è nominato dal giudice; si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Le soluzioni proposte

Nella l. 3/2012 la fase di liquidazione può essere aperta come procedura autonoma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-ter, oppure in conseguenza dell'omologa del piano del consumatore o dell'accordo di composizione, nelle fattispecie in cui è esplicitamente previsto ovvero quando si tratta di disporre di beni del sovraindebitato sottoposti a pignoramento; come noto, la normativa prevede anche un ingresso “forzato” in liquidazione nelle ipotesi di cui all'art. 14-quater l. 3/2012, di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti di omologazione del piano, per le ragioni ivi previste.

L'art. 13 l. 3/2012 prevede che la nomina del liquidatore venga effettuata “su proposta dell'organismo di composizione della crisi lasciando quasi intendere che egli sarà un soggetto diverso dal gestore stesso che deve fornire l'indicazione; al contempo, l'art. 15, comma 8, l. 3/2012, richiamato dal Tribunale di Lodi nella decisione in rassegna, è inequivoco nell'assegnare la facoltà al giudice di nominare l'OCC per le funzioni di liquidatore, anche se la norma non chiarisce se detta facoltà possa essere esercitata anche in favore del medesimo professionista già facente le funzioni di gestore della crisi.

Il tribunale riminese ha ritenuto decisivo il profilo di incompatibilità derivante dal credito maturato dall'OCC verso il debitore per la pregressa attività di assistenza, in ragione del rapporto professionale instaurato ai fini della presentazione della procedura, attesa, peraltro, la natura di detto rapporto, qualificato come “professionale” (in dottrina si è indicato che trattasi di un “rapporto privatistico tra sovraindebitato e professionista, analogamente alla nomina del revisore ex art. 2343 c.c. per la stima dei conferimenti”, così F. Cesare, Sovraindebitamento: la liquidazione del patrimonio, in IlFallimentarista, maggio 2020); ciò alla luce della norma espressamente richiamata dell'art. 28 l. fall., che prevede tra le cause di incompatibilità per la nomina a curatore anche l'essere creditore del fallito od in conflitto di interessi con il fallimento.

Il Tribunale di Lodi, invece, ha richiamato l'esplicita previsione normativa che consente al giudice la nomina dell'OCC a liquidatore, osservando sotto il profilo del conflitto di interessi che esso va escluso per essere l'OCC un “soggetto terzo nominato dal giudice”.

È indubbio che alcune disposizioni della l. 3/2012 lasciano intendere una diversità di ruoli che devono essere contestualmente assolti, come la previsione inserita nello stesso art. 13, comma 2, per cui “l'OCC risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso”, mentre “sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice”, quasi a dire dell'importanza di una funzione di supervisione e controllo della fase di adempimento; tale dialettica porta a ritenere che, quantomeno nella fase di esecuzione del piano o dell'accordo, in talune fattispecie permanga, quindi, la necessità dello svolgimento di una funzione di vigilanza distinta da quella puramente gestoria, che impone, appunto, l'individuazione di un soggetto terzo chiamato a dare esecuzione al piano, in presenza dei presupposti di legge.

In tal senso la giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di concordato preventivo, quando si è trattato di valutare “la nomina a liquidatore della persona già nominata commissario giudiziale”, ha chiarito che la fattispecie integra violazione dell'art. 28 l. fall. proprio sotto il profilo della “situazione conflittuale che viene a verificarsi nel caso in cui nella persona del liquidatore si cumulino la funzione gestoria con quella di sorveglianza dell'adempimento del concordato, di cui all'art. 185 l. fall.” (Cass. 2017/22272, che richiama Cass. 2013/1237).

Diversamente, ove il contenuto specifico del piano di liquidazione o dell'accordo presentasse peculiarità tali da suggerire, anche per economicità della procedura, l'opportunità di nominare il medesimo OCC quale liquidatore, il giudice potrebbe far leva sull'esplicita previsione dell'art. 15, comma 8,l. 3/2012, per cui “quando il giudice lo dispone […] l'OCC svolge le funzioni di liquidatore” (cosi anche Trib. Forlì 7 gennaio 2021 e Trib. Mantova 18 marzo 2020, che ha nominato liquidatore il gestore della crisi “rilevato che l'art. 15 comma 8 l. cit. consente che sia nominato gestore della liquidazione l'OCC e quindi il professionista che ne svolga le funzioni”), discrezionalità che il Tribunale di Busto Arsizio, nella decisione in commento, ha ritenuto di esercitare procedendo alla nomina di una distinta figura di liquidatore, in ragione, appunto, delle peculiarietà del caso concreto (analoga valutazione sembra aver compiuto Trib. Udine 20 febbraio 2021, per cui “si rileva l'opportunità di nominare liquidatore un professionista diverso da quello che ha svolto le funzioni di O.C.C. e redatto la relazione particolareggiata ex art. 15, comma 8, l. 3/2012, trattandosi di procedere anche alla liquidazione del patrimonio immobiliare attribuibile iure hereditatis a X e di esperire le azioni necessarie all'acquisizione del valore della quota di legittima a lei spettante).

In altri passaggi della normativa, peraltro, le due figure di OCC e liquidatore sembrano effettivamente cumularsi nello stesso soggetto, non soltanto per quanto disposto nel citato art. 15, ma anche da quanto emerge nell'art. 14-quaterdecies l. 3/2012 di nuovo conio, che introduce la procedura del “debitore incapiente”. Tale procedura, come noto, può avere una fase liquidatoria successiva, ancorché eventuale, nel caso in cui il debitore presenti positivamente “la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti”, nei quattro anni successivi all'emanazione del decreto di esdebitazione; orbene, detta fase di liquidazione pare demandata alla gestione dello stesso OCC (nel silenzio della legge riguardo la nomina di un liquidatore), tenuto, su richiesta del giudice, “a compiere le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti“.

Il nuovo Codice della crisi d'impresa

Nel nuovo codice non troviamo alcuna figura di liquidatore nella ristrutturazione dei debiti (oggi piano del consumatore) e nel concordato minore (oggi accordo di composizione), essendo l'esecuzione affidata al debitore stesso con la vigilanza dell'OCC (artt. 71 e 81 CCII). Tuttavia il legislatore ha posto una previsione di ordine generale all'art. 65, comma 3, CCII per cui “i compiti del commissario giudiziale o del liquidatore nominati nelle procedure di cui al comma 1 sono svolti dall'OCC”.

Nella procedura di liquidazione controllata (oggi liquidazione dei beni ex art. 14-ter l. 3/2012) l'art. 270, comma 2, lett. b), emendato dal decreto c.d. Correttivo, prevede, infatti, che “con la sentenza il tribunale nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al d.m. Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202”.

L'inciso aggiunto dal c.d. Correttivo riferito alla “domanda presentata dal debitore” si spiega con la legittimazione all'apertura della procedura attribuita dal nuovo CCII al creditore o al P.M. ex art. 268 CCII, non essendo in detti casi necessaria l'assistenza obbligatoria dell'OCC, per cui il tribunale non potrebbe confermare in tali ipotesi detto organismo quale liquidatore (così Lamanna-Galletti, Il primo correttivo al codice della crisi e dell'insolvenza, Giuffrè, 2020, 188, che richiamano LAMANNA, Il nuovo Codice della Crisi, parte IV, Speciale Civilista, Giuffrè, 2019, 60); nel caso, forse più frequente, di liquidazione controllata aperta ad istanza del debitore è chiaro che “il liquidatore è di regola il medesimo OCC che ha già prestato assistenza nella fase iniziale; in questa ipotesi l'OCC si trasforma da consulente del debitore ad organo della procedura, a conferma della eterogeneità dei compiti che il legislatore gli affida nella disciplina del sovraindebitamento” (D'Attorre, Manuale di diritto della crisi e dell'insolvenza, Torino, 2021, 374).

Minimi riferimenti bibliografici

Cesare, Sovraindebitamento: la liquidazione del patrimonio, in IlFallimentarista, maggio 2020; Lamanna, Il nuovo Codice della Crisi, parte IV, Speciale Il Civilista, Giuffrè, 2019; Lamanna-Galletti, Il primo correttivo al codice della crisi e dell'insolvenza, Giuffrè, 2020; Cracolici - Curletti - Valente - Cotti, La composizione della crisi da sovraindebitamento, Primiceri Editore, 2017; Crivelli, Fontana, Leuzzi, Napolitano, Rolfi, Il nuovo sovraindebitamento, Zanichelli, 2019; De Matteis - Graziano, Crisi da Sovraindebitamento, Maggioli Editore, 2015; Pellecchia-Modica, La riforma del sovraindebitamento nel CCII, Pacini Editore, 2020; S. Leuzzi, La liquidazione del patrimonio dei soggetti sovraindebitati tra presente e futuro, in inexecutivis.it, marzo 2018.

Sommario