Sulla nozione di organismo di diritto pubblico
16 Giugno 2021
Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per soddisfare i criteri enucleati dal D.lgs. 50/2016, art. 3, lett. d), non è sufficiente che l'attività svolta dall'Ente affidante sia rivolta alla realizzazione di un interesse generale ma occorre altresì che esso si lasci guidare da considerazioni diverse da quelle economiche. A tal fine è necessario che l'Ente non fondi la propria attività principale su criteri di rendimento, efficacia e redditività e che non assuma su di sé i rischi collegati allo svolgimento della sua attività i quali devono ricadere sull'amministrazione controllante (Cassazione civile,Sez. Un., 28.03.2019 n. 8673). La partecipazione pubblica indiretta non costituisce elemento sufficiente per ritenere che l'attività di un Ente non abbia carattere industriale o commerciale secondo la nozione di cui sopra, posto che essa è del tutto compatibile con la natura imprenditoriale dell'attività svolta. Né è dirimente, l'interesse generale a cui risponde l'attività esercitata
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