Quale rimedio contro una confisca di prevenzione? La parola alle Sezioni Unite

21 Giugno 2021

In tema di misure di prevenzione patrimoniale, è rimesso alle Sezioni Unite il quesito riguardante il rimedio esperibile, a seguito della sentenza costituzionale n. 24/2019, a tutela della posizione dell'inciso. Saranno dunque le SS.UU. a sciogliere il contrasto tra chi ritiene esperibile il rimedio dell'incidente di esecuzione e chi ritiene praticabile il rimedio della revocazione di cui all'art. 28 d.lgs. n. 159/2011.

In tema di misure di prevenzione patrimoniale, è rimesso alle Sezioni Unite il quesito riguardante il rimedio esperibile, a seguito della sentenza costituzionale n. 24/2019, a tutela della posizione dell'inciso. Saranno dunque le SS.UU. a sciogliere il contrasto tra chi ritiene esperibile il rimedio dell'incidente di esecuzione e chi ritiene praticabile il rimedio della revocazione di cui all'art. 28 d.lgs. n. 159/2011.

La questione è stata sollevata con l'ordinanza n. 23547/21, depositata il 16 giugno.

Il caso. Ha proposto ricorso per cassazione l'uomo al quale sono stati confiscati beni immobili, mobili registrati e conti correnti, a titolo di misura di prevenzione. In precedenza, era stata proposta istanza di revocazione contro il decreto ablatorio ma la Corte territoriale l'aveva dichiarata inammissibile, sulla scorta del fatto che, a suo avviso, il rimedio esperibile a tutela dell'inciso sarebbe stato l'incidente di esecuzione e non la revocazione.

La Corte di Cassazione, ritenuto un contrasto giurisprudenziale circa il rimedio esperibile, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite.

La revoca della confisca. Le Sezioni unite Auddino del 2006 hanno affermato che il provvedimento di confisca è suscettibile di revoca ex tunc quando sia affetto da invalidità genetica e debba essere rimosso per rendere effettivo il diritto alla riparazione dell'errore giudiziario, non ostando l'irreversibilità dell'ablazione che si è determinata, che non esclude la possibilità della restituzione del bene confiscato all'avente diritto o forme altrimenti riparatorie della perdita patrimoniale ingiustamente subita.

Nuova prova in nuovo giudizio. La giurisprudenza ha ritenuto ammissibile la revoca della confisca, precisando che l'istituto revocatorio è finalizzato a che al giudicato sia sostituita una nuova, diversa pronuncia, all'esito di un nuovo, diverso, giudizio; il giudizio si ritiene “nuovo” se si fonda su elementi di indagine diversi da quelli compresi nel processo conclusosi con il giudizio precedente.

Per prove nuove si intendono prove sopravvenute rispetto alla conclusione del relativo procedimento, rilevanti ai fini della revoca, nonché quelle preesistenti ma non valutate nemmeno implicitamente poiché scoperte dopo che la statuizione sulla confisca è divenuta definitiva.

Incostituzionale la categoria della pericolosità sociale. Con sentenza n. 24/2019 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della categoria della pericolosità sociale, eliminando una categoria di destinatari delle misure di prevenzione. La pronuncia muove da denunciate carenze di tassatività descrittiva della fattispecie, in quanto la descrizione normativa non soddisfaceva le esigenze di precisione imposte sia dall'art. 13 Cost. che dall'art. 2 Cedu.

Con specifico riguardo alle misure di prevenzione patrimoniale si chiariva la necessità di accertare un triplice requisito: i delitti dovevano essere commessi abitualmente (e quindi un significativo arco di tempo), dovevano aver generato profitti in capo all'inciso e, infine, tali profitti dovevano costituire l'unico reddito del soggetto o almeno una componente significativa di esso.

Tali requisiti devono essere verificati con riferimento al momento in cui si concretizza l'arricchimento ingiustificato, con la conseguenza che la confisca si giustifica se, e nei soli limiti in cui, le condotte criminose compiute in passato dal soggetto risultino essere state effettivamente fonte di profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che si intendono confiscare, e la cui origine lecita egli non sia in grado di giustificare.

Come rivalutare il compendio probatorio? Come si è accennato vi è una questione preliminare che riguarda il rimedio esperibile contro un provvedimento ablatorio. Considerata l'esistenza di un contrasto tra due orientamenti, la questione è stata rimessa alle Sezioni unite.

Deve esperirsi l'incidente di esecuzione… Secondo un primo orientamento, avverso il provvedimento definitivo di confisca fondato sulla pericolosità generica, il rimedio esperibile è l'incidente di esecuzione, nel caso si faccia valere il difetto originario dei presupposti per effetto della sopravvenuta sentenza di illegittimità costituzionale della categoria della pericolosità sociale.

Pesa a favore di tale soluzione, il complessivo tenore dell'art. 28 d.lgs. 159/2011 che prevede una generale limitazione di operatività delle ipotesi di revocazione considerate dalla norma, da azionare non oltre i sei mesi dalla data di verifica del presupposto; il che porterebbe alla inaccettabile conclusione in forza della quale anche l'ipotesi di revoca volta ad eliminare l'ingiustizia di una decisione fondata su una disposizione ormai espunta dal sistema perché contraria alla Costituzione, dovrebbe ritenersi soggetta ai medesimi limiti temporali di preposizione.

Si ritiene, inoltre, che, a seguito di una dichiarazione di illegittimità costituzionale, l'intervento correttivo spetti al giudice dell'esecuzione che è soggetto deputato a incidere sul giudicato.

… oppure la revoca? L'orientamento maggioritario ritiene invece che si debba esperire il rimedio della revocazione previsto dall'art. 28 cit.; si è affermato, infatti, che in tema di misure di prevenzione, non sussiste la competenza del giudice dell'esecuzione a decidere sulla domanda di revoca del decreto definitivo con la quale si solleciti la verifica della permanenza della sua “base legale” in relazione all'inquadramento dell'inciso nella categoria di pericolosità generica, trattandosi di domanda qualificabile come richiesta di revoca della misura, disciplinata dal d.lgs. n. 159/2011.

Per intervenire sul giudicato di una misura di prevenzione patrimoniale, il rimedio della revocazione sarebbe il rimedio processuale fisiologico, in linea con la tutela dell'inciso. Si è più precisamente affermato che, a seguito della sentenza costituzionale n. 24/2019, è esperibile il rimedio della revocazione avverso il provvedimento ablatorio definitivo fondato sulla pericolosità generica, al fine di far valere l'illegittimità ovvero la non ricorrenza dei presupposti legittimanti la misura, secondo i criteri indicati dalla Corte costituzionale.

… necessità di un ulteriore chiarimento. Il Collegio ritiene che all'interno di quest'ultima opzione interpretativa sembra emergere un'ulteriore contrapposizione meritevole di chiarimenti.

Nel percorso argomentativo delle pronunce, si coglie un contrasto tra chi ritiene che la corte di cassazione, investita del ricorso per la revocazione, non possa pronunciarsi sulla illegittimità del provvedimento ablatorio emesso nei confronti di un soggetto socialmente pericoloso e chi ritiene, invece, che vada escluso l'annullamento con rinvio del decreto impugnato come conseguenza inevitabile di un giudizio di pericolosità sociale formulato in contrasto con i principi affermati dalla Corte Costituzionale.

La soluzione del groviglio è rimessa alle Sezioni Unite.

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