Il divieto di doppia partecipazione alla singola gara non si riferisce alle procedure suddivise in lotti

22 Giugno 2021

Il divieto di doppia partecipazione alla singola gara non è riferibile alle procedure con suddivisione in lotti essendo consentito partecipare a distinti lotti con raggruppamenti temporanei di imprese diversamente composti.

La fattispecie. La RAI indiceva una procedura aperta ai sensi dell'art. 60, D.lgs. 50/2016, articolata in sette lotti senza vincolo di aggiudicazione, per l'affidamento del “Servizio di sicurezza integrata per Centro di Produzione TV, Uffici di Roma”.

Il provvedimento di aggiudicazione, disposto in favore di un raggruppamento temporaneo di imprese, veniva impugnato da altro concorrente, per il quale la gara indetta andava annullata perché illegittima atteso, da un lato, che non era stato previsto nella lex specialis il cd. vincolo di aggiudicazione, ossia la clausola che, in presenza di più lotti, assicura a tutti la possibilità di parteciparvi, limitando il numero massimo di lotti aggiudicabili a uno stesso soggetto; dall'altro, in subordine, per violazione dell'art. 48, comma 7, D.lgs. 50/2016, tenuto conto che l'aggiudicataria aveva partecipato a distinti lotti della medesima gara seppur con una diversa composizione del RTI.

La soluzione. Il ricorso veniva rigettato dal giudice amministrativo adito.

Quanto al vincolo di aggiudicazione viene rilevato, infatti, che l'art. 51 del D.lgs. 50/2016, nel prevede la regola generale della suddivisione in lotti al fine di favorire la massima partecipazione alla gara in favore delle piccole e medie imprese, prevede come meramente facoltativa la possibilità di limitare il numero di lotti aggiudicabili ad uno stesso soggetto. Senza tacere che l'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, nel concludere una recente istruttoria, ha segnalato l'esistenza di pratiche collusive per spartirsi gli appalti: il vincolo di aggiudicazione, anziché favorire la concorrenza, favorirebbe accordi sottobanco per una ripartizione territoriale dei lotti.

Parimenti infondato l'altro motivo di ricorso: l'art. 48, comma 7, del D.lgs. 50/2016, nel prevedere il divieto di doppia partecipazione alla singola gara, non è infatti riferibile alle gare con suddivisione in lotti: “un imprenditore può partecipare a RTI diversamente composti a distinti lotti ed in realtà gli RTI sono stati formati in diversa composizione al fine di poter eseguire le prestazioni che sono parzialmente diverse in ciascun lotto. Ogni operatore economico, pertanto, ha assunto l'esecuzione delle prestazioni di cui si compone l'appalto del relativo lotto e per il quale è risultato in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti”.

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