Il difensore sbaglia indirizzo PEC e tempistiche per partecipare all'udienza: è l'unico responsabile
24 Giugno 2021
Il difensore sbaglia indirizzo PEC e tempistiche per poter partecipare all'udienza da remoto. È lui l'unico responsabile, ai sensi dell'art. 182 c.p.p.
Sul tema la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24280/21, depositata il 21 giugno.
Il Tribunale del L'Aquila confermava l'ordinanza del GIP del Tribunale di Avezzano con cui sono stati applicati i domiciliari ad un imputato per rapina impropria, essendosi impossessato di una Lamborghini ed aver usato violenza contro la persona offesa per fuggire.
L'indagato ricorre in Cassazione lamentandosi del fatto che l'ordinanza pronunciata dal GIP sia nulla in quanto l'udienza è stata tenuta in assenza di contraddittorio nonostante la difesa abbia chiesto di parteciparvi da remoto ed abbia più volte inoltrato il proprio indirizzo PEC al recapito indicato, non risultando però valido. Il difensore ha inoltre contattato telefonicamente la cancelleria per comunicare la propria intenzione di partecipare all'udienza, ma senza avere alcuna risposta. E l'udienza si è, quindi, celebrata in sua assenza.
Il ricorso risulta però inammissibile in quanto è emerso che il difensore era a conoscenza del fatto che per partecipare all'udienza avrebbe dovuto inviare almeno 48 ore prima della stessa il proprio recapito all'indirizzo indicato per poter permettere alla cancelleria di contattarlo. Il difensore, invece, ha inviato il tutto solo 24 ore prima, e per di più ad un indirizzo PEC sbagliato, ricadendo solo su di lui la responsabilità di quanto accaduto.
Per questi motivi il Collegio dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. |