Diffamazione a mezzo stampa, pena detentiva per i soli casi di eccezionale gravità
24 Giugno 2021
Esaminate dalla Corte Costituzionale le questioni sollevate dai Tribunali di Salerno e di Bari sulla legittimità costituzionale della pena detentiva prevista per la diffamazione a mezzo stampa per contrasto con l'art. 21 Cost. e con l'art. 10 CEDU.
In attesa del deposito della sentenza, la Corte Costituzionale, con apposito comunicato fa sapere che ha dichiarato incostituzionale l'art. 13 l. n. 47/1948 (legge sulla stampa) che fa scattare obbligatoriamente, «in caso di condanna per diffamazione a mezzo stampa compiuta mediante l'attribuzione di un fatto determinato, la reclusione da uno a sei anni insieme al pagamento di una multa». Ritenuto, invece, compatibile con la nostra Costituzionale l'art. 595, comma 3, c.p. che prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni o, in alternativa, il pagamento di una multa per le ipotesi ordinarie di diffamazione a mezzo stampa o di un'altra forma di pubblicità. Ciò consente al giudice di sanzionare con la detenzione i soli casi di eccezionale gravità. |