Diffamazione a mezzo stampa, pena detentiva per i soli casi di eccezionale gravità

Redazione Scientifica
24 Giugno 2021

Esaminate dalla Corte Costituzionale le questioni sollevate dai Tribunali di Salerno e di Bari sulla legittimità costituzionale della pena detentiva prevista per la diffamazione a mezzo stampa per contrasto con l'art. 21 Cost. e con l'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Esaminate dalla Corte Costituzionale le questioni sollevate dai Tribunali di Salerno e di Bari sulla legittimità costituzionale della pena detentiva prevista per la diffamazione a mezzo stampa per contrasto con l'art. 21 Cost. e con l'art. 10 CEDU.

In attesa del deposito della sentenza, la Corte Costituzionale, con apposito comunicato fa sapere che ha dichiarato incostituzionale l'art. 13 l. n. 47/1948 (legge sulla stampa) che fa scattare obbligatoriamente, «in caso di condanna per diffamazione a mezzo stampa compiuta mediante l'attribuzione di un fatto determinato, la reclusione da uno a sei anni insieme al pagamento di una multa». Ritenuto, invece, compatibile con la nostra Costituzionale l'art. 595, comma 3, c.p. che prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni o, in alternativa, il pagamento di una multa per le ipotesi ordinarie di diffamazione a mezzo stampa o di un'altra forma di pubblicità.

Ciò consente al giudice di sanzionare con la detenzione i soli casi di eccezionale gravità.
Pertanto, dal comunicato, si evince che resta fondamentale un intervento del legislatore al fine di assicurare un più adeguato bilanciamento tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione individuale, anche e soprattutto alla luce dei pericoli connessi all'evoluzione dei mezzi di comunicazione, non avendo questa Corte gli strumenti adatti per farlo.

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