Sulla modulazione della pronuncia di inefficacia del contratto
21 Giugno 2021
Il giudice amministrativo può modulare gli effetti della dichiarazione di inefficacia di un contratto di appalto, allo scopo di pervenire ad un bilanciamento dei vari intreressi in conflitto. Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto di poter differire la declaratoria di inefficacia del contratto al termine della rinnovazione delle operazioni valutative imposte dall'effetto conformativo della sentenza, ciò rappresentando una modalità idonea a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, in applicazione della previsione di cui all'art. 34 del c.p.a. – che consente, in via generale, di adottare le misure necessarie a tutelare le situazioni giuridiche dedotte in giudizio – letta in combinato disposto con la disposizione di cui al successivo art. 122, in quanto le stesse, non avendo un contenuto dissonante tra di loro, possono essere applicate in maniera armonica; quindi, rappresentando l'art. 122 c.p.a. un'ipotesi applicativa tipica dell'art. 34, ne risulta implementata anche la sua natura costitutiva. |