La causa di esclusione del grave inadempimento professionale non opera nel caso di una precedente risoluzione contrattuale consensuale

Claudio Fanasca
26 Giugno 2021

La causa di esclusione di cui all'art. 80, co. 5, lett. c-ter), d.lgs. n. 50/2016 opera nei soli confronti degli operatori economici che hanno subito una risoluzione contrattuale per inadempimento, sicché non può trovare applicazione nella diversa ipotesi di risoluzione consensuale, sia pure laddove intervenuta a seguito di una contestazione di grave inadempimento da parte della stazione appaltante e della conseguente offerta, in via transattiva, da parte della società inadempiente del pagamento di una somma e di altri benefici.

Il caso. Una impresa ha impugnato l'aggiudicazione di un appalto di servizio di ristorazione scolastica evidenziando come l'aggiudicataria avrebbe invero dovuto essere esclusa dalla gara per non aver segnalato alla stazione appaltante l'esistenza di una circostanza ostativa alla sua partecipazione e, più in particolare, per non aver dichiarato una precedente risoluzione contrattuale riferita ad un appalto di servizi analogo a quello oggetto della gara contestata.

La questione controversa: Il TAR è chiamato a valutare se una concorrente incorra o meno nella causa di esclusione di cui all'art. 80, co. 5, lett. c-ter), d.lgs. n. 50/2016, per aver dato luogo ad un grave inadempimento nell'esecuzione di un contratto precedentemente stipulato con altra amministrazione per il quale si è pervenuto infine ad una risoluzione consensuale.

Non c'è il grave inadempimento professionale in caso di risoluzione consensuale: La causa di esclusione di cui all'art. 80, co. 5, lett. c-ter), d.lgs. n. 50/2016 – riferita all'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili – opera in danno degli operatori economici che hanno subito una risoluzione contrattuale per inadempimento, sicché non può trovare applicazione nella ipotesi in cui si sia pervenuti ad una risoluzione consensuale tra le parti.

Nella fattispecie in esame, se è pur vero che all'aggiudicataria era stato contestato in precedenza da altra amministrazione un grave inadempimento in un contratto per lo svolgimento del servizio di ristorazione, detto procedimento risolutivo risultava poi essere stato archiviato per avere l'operatore economico chiesto di addivenire ad una risoluzione consensuale, sia per sopravvenute esigenze organizzative e strategiche, sia per evitare l'insorgere di una controversia, proponendo a tal fine transattivo il versamento in favore della stazione appaltante di un importo economico, la fornitura di un nuovo forno e la rinuncia a qualsiasi maggior compenso.

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