REMS: la Consulta dispone un'istruttoria sulle difficoltà di applicazioneFonte: Corte Cost., 24 giugno 2021, n. 131 | Cod. Pen Articolo 206 | Cod. Pen Articolo 222 | DL 22 dicembre 2011 n. 211 | L. 17 febbraio 2012 n. 9 | DL 31 marzo 2014 n. 52 Articolo 1 | L. 30 maggio 2014 n. 81 | Costituzione 27 dicembre 1947 n. 0 Articolo 27 | Costituzione 27 dicembre 1947 n. 0 Articolo 3 | Costituzione 27 dicembre 1947 n. 0 Articolo 2 | Costituzione 27 dicembre 1947 n. 0 Articolo 25 | L. 23 dicembre 1978 n. 833 Articolo 33 | Costituzione 27 dicembre 1947 n. 0 Articolo 32 | Costituzione 27 dicembre 1947 n. 0 Articolo 110
28 Giugno 2021
I Ministeri della Giustizia e della Salute, la Conferenza delle Regioni e l'Ufficio parlamentare di bilancio dovranno fornire alla Consulta una serie di informazioni sulle REMS - le Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza che hanno sostituito, dal 2012, gli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) – in relazione alle difficoltà registrate nell'applicazione concreta delle misure di sicurezza nei confronti degli autori di reato infermi di mente e socialmente pericolosi.
Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 131, depositata il 24. giugno 2021. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli sollecita l'intervento della Corte Costituzionale dopo aver disposto il ricovero di un imputato in una residenza per l'esecuzione di una misura di sicurezza (c.d. REMS): a distanza di quasi un anno dal provvedimento, la misura era rimasta ineseguita a causa della carenza di posti disponibili nelle REMS della Regione Lazio e, nel frattempo, la persona sottoposta a indagini si era sistematicamente sottratta a tutte le terapie e agli obblighi inerenti alla misura di sicurezza della libertà vigilata, disposta in via provvisoria in attesa della disponibilità di un posto in una REMS.
Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza: disciplina incostituzionale? Il medesimo giudice ha, quindi, sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 206 e 222 c.p. e dell'art. 3-ter dl. n. 211/2011 (Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri), convertito, con modificazioni, nella l. n. 9/2012, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), dl. n. 52/2014 (Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella l. n. 81/2014.
Le argomentazioni del giudice a quo. Secondo il rimettente, la misura di sicurezza del ricovero in una REMS costituirebbe, ai sensi degli artt. 2 e 25, comma 3, Cost., una forma di tutela da parte dello Stato dei diritti inviolabili dell'uomo alla vita e all'incolumità per proteggere i terzi dalle condotte violente che possono essere poste in essere dagli autori di reato non imputabili per incapacità di intendere e di volere, con l'espressa previsione della riserva di legge per la disciplina dei casi in cui è possibile sottoporre a misura di sicurezza una persona.
La decisione della Consulta richiede un'istruttoria. Nei 14 punti elencati nell'ordinanza di rimessione si chiede, fra l'altro, di chiarire se esistano, allo stato, forme di coordinamento tra il ministero della Giustizia, il ministero della Salute, le ASL e i Dipartimenti di salute mentale volte ad assicurare la pronta ed effettiva esecuzione, su scala regionale o nazionale, dei ricoveri nelle REMS, se sia prevista la possibilità dell'esercizio di poteri sostitutivi del Governo nel caso di riscontrata incapacità di assicurare la tempestiva esecuzione di tali provvedimenti nel territorio di specifiche Regioni e se le difficoltà riscontrate siano dovute a ostacoli applicativi, all'inadeguatezza delle risorse finanziarie o ad altre ragioni.
Fonte: DirittoeGiustizia |