Il Massimario sulla responsabilità penale da somministrazione del vaccino COVID
28 Giugno 2021
Con la relazione n. 35/2021, l'Ufficio del Massimario della Cassazione ha illustrato le novità introdotte dal d.l. n. 44/2021, conv. in l. n. 76/2021, in tema di responsabilità penale da somministrazione del vaccino COVID e responsabilità per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
L'Ufficio del Massimario ha pubblicato la relazione n. 35/2021 con cui analizza le disposizioni introdotte dal d.l. n. 44/2021, conv. in l. n. 76/2021 in tema di responsabilità penale da somministrazione del vaccino COVID e responsabilità per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. Dopo aver richiamato le norme, la Relazione analizza la genesi e la modellistica del c.d. “scudo penale” per i sanitari impegnati nella campagna di vaccinazione, sottolineando l'inadeguatezza in tal senso dell'art. 590-sexies c.p.. Viene poi analizzato l'esonero da responsabilità penale derivante dalla somministrazione del vaccino, che si fonda sui requisiti della morte o lesione del vaccinato, della sussistenza di un rapporto di causalità tra tali eventi e la somministrazione e della conformità della somministrazione alle regole cautelari. Viene poi analizzata la natura giuridica dell'esimente, l'ambito applicativo, il rapporto di specialità con l'art. 590-sexies c.p., l'efficacia temporale, le condizioni di operatività, la conformità alle indicazioni dell'AIC, la conformità alle circolari ministeriali, l'inosservanza delle fonti e la funzione preventiva delle regole cautelari. Quanto alla responsabilità per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la Relazione specifica l'ambito applicativo che è circoscritto ai fatti inquadrabili negli artt. 589 e 590 c.p., risultando esclusi i fatti di epidemia colposa (art. 438 e 452 c.p.). L'applicazione della norma è limitata anche sul piano oggettivo-funzionale. Il fatto deve infatti essere commesso nell'esercizio di una professione sanitaria. Deve inoltre essere sottolineato il limite eziologico in quanto il fatto reato non è punibile se trova causa nella situazione di emergenza sanitaria. Vi è inoltre un limite temporale ed eccezionale connesso allo stato di emergenza sanitaria. La Relazione offre infine una definizione “orientativa” di colpa grave. |