La Corte Costituzionale sull'impugnazione del riconoscimento del figlio per difetto di veridicità

28 Giugno 2021

È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 263, comma 3, c.c. nella parte in cui non prevede che, per l'autore del riconoscimento del figlio, il termine annuale per proporre l'azione di impugnazione decorra dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità.

Così ha deciso la Corte Costituzionale con la sentenza n. 133/21 depositata il 25 giugno 2021 su remissione del Tribunale ordinario di Trento che aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 263, comma 3, c.c. in riferimento agli artt. 3, 76, 117 comma 1, Cost. e art. 8 Cedu ritenendo detto articolo illegittimo nella parte in cui non prevede, per l'autore del riconoscimento del figlio, la decorrenza del termine annuale dell'impugnazione per difetto di veridicità dalla conoscenza della non paternità.

Il dettato normativo. L'art. 263 c.c., relativo all'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, al terzo comma dispone che detta azione da parte dell'autore del riconoscimento debba essere proposta nel termine di un anno «che decorre dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Se l'autore del riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza […] L'azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall'annotazione del riconoscimento».

La questione di legittimità costituzionale: la violazione dell'art. 3 Cost.. Secondo il giudice remittente l'art. 263, comma 3, c.c. contrasta l'art. 3 Cost. perché

i) non vi sarebbero ragionevoli motivi per cui il termine dell'azione decorra dalla conoscenza della non paternità solo in caso di impotenza a generare, con conseguente disparità di trattamento tra chi possa dimostrare la propria impotenza e chi non sia affetto da tale patologia;

ii) l'autore del riconoscimento, per poter contare su un termine di decadenza diverso rispetto alla mera annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita del figlio, potrebbe solo dimostrare la mera conoscenza dell'impotenza e non anche la scoperta della non paternità per altre ragioni comportando una discriminazione rispetto ai padri coniugati che intendano procedere ex art. 244 c.c. al disconoscimento del figlio; costoro infatti possono essere ammessi a provare una pluralità di fatti, tra cui la scoperta dell'adulterio al tempo del concepimento.

La fondatezza delle questioni e il giudizio di incostituzionalità: la decorrenza del termine. I Giudici della Corte Costituzionale spiegano che l'art. 263 c.c. disciplina tanto l'ipotesi di chi riconosca un figlio nella consapevolezza della propria non paternità, quanto quella di chi, al contrario, supponga erroneamente di essere il padre biologico. Pertanto, se può essere ragionevole che il termine annuale per proporre l'azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità decorra dalla data di annotazione del riconoscimento stesso per chi ha riconosciuto il figlio nella consapevolezza di non esserne il padre, risulta, al contrario, irragionevole far decorrere lo stesso termine per chi ignorasse della sussistenza del legame biologico limitando la possibilità di far valere la decorrenza del termine dalla scoperta della non paternità alla sola ipotesi della impotenza a generare.

Da ciò deriva una disparità di trattamento e, pertanto, una violazione dell'art. 3 Cost., tra autori del riconoscimento che possano provare l'impotenza e coloro che, invece, non siano nelle condizioni di farlo, perché non affetti da tale patologia, una volta decorso il termine annuale dall'annotazione del riconoscimento.

La discriminazione tra padri non coniugati e coniugati. Il padre non coniugato ha solo una possibilità per far decorrere il termine annuale di decadenza da un dies a quo diverso rispetto all'annotazione del riconoscimento: provare la propria impotenza; il padre coniugato, al contrario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 244 c.c. può avvalersi di altre prove, tra cui quella dell'adulterio della moglie al tempo del concepimento, per sottrarsi al termine per il disconoscimento che, altrimenti, decorrerebbe dalla nascita del figlio.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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