Sulla differenza tra migliorie ammesse e varianti non consentite

Leonardo Droghini
29 Giugno 2021

Le soluzioni migliorative - a differenze delle varianti, che incidono sul progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è richiesta una espressa previsione nel bando di gara - possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall'Amministrazione.

Il caso. All'esito di una procedura di gara per l'affidamento di servizi riguardanti la demolizione e la ricostruzione di un edificio scolastico, l'impresa seconda classificata impugnava l'aggiudicazione, lamentando l'illegittima introduzione di una variante nell'offerta dell'aggiudicataria.

La contestata soluzione tecnica proposta, riguardava, in particolare, il materiale di costruzione dell'edificio (legno X-LAM, invece che travi e pilastri in calcestruzzo).

La distinzione tra varianti e migliorie. Nel rigettare il motivo di ricorso, in linea con la decisione di primo grado, il Consiglio di Stato ha richiamato, confermandolo, l'indirizzo giurisprudenziale in tema di distinzione tra varianti (non consentite) e migliorie (ammesse), rispetto ai progetti posti a base di gara.

In particolare, consolidata giurisprudenza ha precisato che allorquando il sistema di selezione delle offerte sia basato sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le soluzioni migliorative possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall'Amministrazione.

Le varianti, viceversa, si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa espressa autorizzazione contenuta nel bando di gara, con l'individuazione dei relativi requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l'opera proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dalla Pubblica Amministrazione.

In conclusione. Ciò premesso, il Collegio ha rigettato il ricorso sulla base di due considerazioni: l'ampia descrizione delle soluzioni migliorative ammissibili contenuta nei criteri di valutazione dell'offerta, come precisati nel disciplinare di gara, il che lascia un ampio margine di valutazione tecnica riservata alla commissione giudicatrice; l'impossibilità di qualificare la soluzione proposta dall'aggiudicataria come inammissibile variante al progetto definitivo, non venendo alterata la struttura architettonica, né la funzione dell'edificio progettato.