Sulla rilevanza delle dichiarazioni omesse, incomplete e reticenti e la distinzione con le false dichiarazioni che possono determinare la diretta esclusione

Redazione Scientifica
15 Giugno 2021

La mancata dichiarazione di un sequestro preventivo delle quote societarie per violazioni tributarie è inidonea a costituire...

La mancata dichiarazione di un sequestro preventivo delle quote societarie per violazioni tributarie è inidonea a costituire di per sé causa di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, trattandosi di omissione non direttamente riconducibile all'affidabilità nello svolgimento dell'attività professionale e alla lealtà nel rapporto contrattuale. Di conseguenza la stazione appaltante può solo valutare l'omissione dichiarativa al fine di verificare se i fatti non dichiarati siano tali da integrare gravi illeciti professionali e da minare l'integrità e l'affidabilità del concorrente.

Come statuito dalla giurisprudenza (cfr. in primis Cons. di Stato, ad. plen., sentenza n. 16 del 28 agosto 2020), la violazione degli obblighi informativi discendenti dall'art. 80, comma 5, lett. c), D.Lgs. 50/2016 in tanto può comportare l'esclusione del concorrente reticente, in quanto essa sia stata valutata dalla stazione appaltante in termini di incidenza sulla permanenza degli imprescindibili requisiti di integrità ed affidabilità del concorrente stesso, sì che “l'esclusione non è automatica, ma è rimessa all'apprezzamento discrezionale della Stazione Appaltante, la quale potrà adottare la misura espulsiva una volta appurato, indipendentemente dalle modalità di acquisizione dei relativi elementi di fatto, che l'omissione dichiarativa abbia intaccato l'attendibilità professionale del singolo operatore economico, minando la relazione di fiducia venutasi a creare a seguito della partecipazione alla gara” (così Consiglio di Stato, Sez. V, 9 gennaio 2019, n. 196): in altri termini, venuta a conoscenza della mancata informativa, la stazione appaltante potrà escludere dalla gara il concorrente reticente solo dopo aver accertato, mediante il discrezionale apprezzamento di tutte le circostanze del caso, che l'omissione dichiarativa costituisca prova del fatto che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.