Presupposti e finalità del controllo giudiziario delle imprese attinte da informativa antimafia

Redazione Scientifica
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15 Giugno 2021

L'applicazione del controllo giudiziario dell'azienda previsto dall'art. 34-bis, comma 6 del d.lgs. n. 159 del 2011 presuppone...

L'applicazione del controllo giudiziario dell'azienda previsto dall'art. 34-bis, comma 6 del d.lgs. n. 159 del 2011 presuppone che sia stata già pronunciata contro la stessa l'interdittiva antimafia da parte del prefetto. La sospensione degli effetti dell'interdittiva medesima, stabilita dal successivo comma 7 dell'art. cit., ha natura eccezionale, espressamente derogando al generale principio secondo cui i requisiti di capacità dell'impresa devono permanere per tutta la durata dell'appalto e risponde a due esigenze fondamentali: da un lato, consentire alla stazione appaltante, allorché già ci si trovi nella fase esecutiva del contratto, di non dover necessariamente recedere dallo stesso – con conseguenti disservizi e maggiori oneri derivanti dallo scorrimento della graduatoria in favore di offerte meno vantaggiose – ma di continuare ad avvalersi dell'offerta a suo tempo ritenuta migliore, dall'altro di permettere all'operatore economico di agire in giudizio per ottenere in tale sede, ove ve ne siano i presupposti, la rimozione ab origine del provvedimento sfavorevole (l'interdittiva antimafia) e, dunque, l'integrale ripristino della sua capacità di contrarre con la pubblica amministrazione. Ne consegue, per logica, che la fattispecie in tanto può trovare applicazione, in quanto già si sia conclusa la fase procedimentale della scelta del contraente e ci si trovi ormai in quella successiva alla stipulazione del contratto.