L'interdittiva antimafia non è riconducibile al novero delle cause escludenti dalla gara

Redazione Scientifica
25 Giugno 2021

Con riferimento ai procedimenti di gara sottoposti al d.lvo n. 163/2006, non vige una norma analoga...

Con riferimento ai procedimenti di gara sottoposti al d.lvo n. 163/2006, non vige una norma analoga a quella introdotta dall'art. 80, comma 2, d.lvo n. 50/2016, ai sensi del quale “costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto”.

Deve infatti escludersi che la misura interdittiva sia riconducibile al novero delle cause escludenti di cui all'art. 38, comma 1, lett. b) d.lvo n. 163/2006, ai sensi del quale “sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: (…) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575…”.

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