Sull'operatività dell'art. 97, comma 6, del Codice

Redazione Scientifica
19 Giugno 2021

Ai sensi dell'art. 97, comma 3, d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo vigente ratione temporis, nelle gare rette dal criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa il seggio...

Ai sensi dell'art. 97, comma 3, d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo vigente ratione temporis, nelle gare rette dal criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa il seggio di gara è tenuto ex lege a svolgere la verifica di anomalia in relazione alle “offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara”, mentre ai sensi dell'ultimo periodo del successivo comma 6, il seggio di gara ha la facoltà discrezionale di “valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”: nel primo caso, dunque, la verifica di anomalia è imposta dalla legge e la stazione appaltante è tenuta semplicemente a riscontrare la sussistenza dei requisiti normativi (ossia il rapporto di 4/5 fra offerta tecnica ed offerta economica ed i corrispondenti punteggi massimi previsti dalla lex specialis), viceversa nell'altro caso essa deve fornire adeguata motivazione circa le ragioni che la abbiano indotta a procedere alla valutazione di anomalia.

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