Concessioni e suddivisioni in lotti

Redazione Scientifica
22 Giugno 2021

È manifestamente infondata la questione di costituzionalità della l.r. Toscana 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) – prevedente come ambito...

È manifestamente infondata la questione di costituzionalità della l.r. Toscana 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) – prevedente come ambito territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale l'intera circoscrizione territoriale regionale, e, conseguentemente, l'affidamento sulla base di un unico lotto del trasporto su gomma – sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., nella considerazione che il lotto unico violerebbe il principio del diritto eurounitario di massima partecipazione alle gare bandite dall'amministrazione, sia se concernano appalti, sia concessioni di servizi (in questo secondo caso assumendo valore di parametro l'art. 3, comma 1, della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014); invero, l'accorpamento in un unico lotto di più prestazioni, per quanto di notevoli dimensioni e notevole rilievo economico, è l'espressione di un non irragionevole bilanciamento tra il principio della concorrenza (di cui sono portatori la parità di trattamento e la non discriminazione) ed il principio di buon andamento e di economicità.

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