Inammissibile la richiesta di revisione europea se in malam partem e se avanzata dal Procuratore Generale
02 Luglio 2021
Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria, successivamente alla sentenza della Corte Edu, Grande Camera G.I.EM e a. c. Italia (vedi DE LONGIS, Lottizzazione abusiva. La Corte Edu sulla natura della confisca del T.U. edilizia), ha avanzato, nei confronti di alcuni dei soggetti originariamente imputati, richiesta di “revisione europea” ai sensi degli artt. 629 ss. c.p.p. con riferimento alla sentenza della stessa Corte del 28 aprile 2009. Tale sentenza, in riforma di quanto statuito in primo grado, aveva assolto gli imputati dal reato di lottizzazione abusiva perché il fatto non sussiste e disposto la revoca della confisca dei terreni e delle opere su questi realizzate.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione per i motivi di seguito riportati.
a) Il difetto di legittimazione del ricorrente. La revisione europea, come ribadito anche dalla stessa Corte cost (v. sent. 113/2011) è un rimedio esperibile solo su richiesta dell'interessato. Tale limitazione dei soggetti legittimati ad avanzare la richiesta è coerente con la ratio stessa dell'istituto che permette al ricorrente vittorioso in sede europea di valutare se sottoporsi o meno a un nuovo procedimento penale, con tutti gli oneri che questo comporta. Sottolinea infatti la stessa Corte d'appello che risulterebbe inaccettabile costringere un condannato a subire, contro la sua volontà, un nuovo processo penale che – a differenza di quanto accade con le ipotesi tradizionali di revisione – non è neppure astrattamente preordinato al suo proscioglimento. A maggior ragione tale conclusione appare avvalorata nel caso, come quello di specie, in cui l'imputato abbia visto definire la propria posizione processuale con sentenza dichiarativa della intervenuta prescrizione del reato.
b) La revisione europea non è un rimedio esperibile in malam partem. Nel caso specifico, il procuratore generale aveva motivato l'istanza di revisione con la necessità di giungere al riconoscimento della sussistenza del reato di lottizzazione contestato e quindi disporre la confisca delle opere edilizie e dell'area di cantiere in questione. |