Affido condiviso con rappresentanza di un unico genitore verso i terzi

Redazione Scientifica
01 Luglio 2021

Nel caso in cui il padre deleghi per le questioni ordinarie la madre a rappresentarlo presso i terzi (per esempio la scuola, i medici), si deve escludere che questa delega contrasti con i contenuti dell'affido condiviso, che comporta la necessità di un accordo tra i genitori in merito alle decisioni sugli aspetti più significativi della vita dei minori, ma non impedisce che verso i terzi un solo genitore esprima la volontà di entrambi.

Se entrambi i genitori sono in grado di assumere le decisioni principali riguardanti i figli minori, ma v'è difficoltà di un genitore a intervenire tempestivamente per rilasciare autorizzazioni derivanti dall'esercizio della responsabilità, egli può delegare l'altro genitore a rappresentarlo verso terzi. In tal caso può essere disposto l'affido condiviso, che riguarda il modo di assumere le decisioni ma non necessariamente l'esternazione delle decisioni stesse verso i terzi.

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