Il mancato rispetto del termine di stand still da parte della Stazione appaltante impone la privazione (retroattiva) di efficacia del contratto

Paola Martiello
05 Luglio 2021

fronte dell'annullamento dell'aggiudicazione della gara, l'accertamento della violazione dell'art. 32 del Codice dei contratti pubblici, che al comma 9 vieta la stipulazione del contratto prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, impone l'immeditata privazione di efficacia del contratto, con effetti retroattivi.

Il caso. Il Collegio è chiamato a valutare la sorte di un contratto stipulato da una Stazione Appaltante in violazione dell'osservanza del termine di stand still.

La soluzione. Il TAR, anzitutto evidenzia che il Codice del processo amministrativo, agli articoli 121 e 122, prevede che il giudice amministrativo, allorquando annulla l'aggiudicazione, debba o possa dichiarare l'inefficacia del contratto di appalto. Di conseguenza, sottolinea il TAR, non è ammissibile la declaratoria di nullità del contratto stipulato in forza di una aggiudicazione illegittima, eccedendo la declaratoria di nullità dai poteri conferiti al giudice dall'ordinamento processuale.

Dopo aver disposto l'annullamento dell'aggiudicazione per vizi propri della stessa (su cui si v. la News correlata “Illegittima la sostituzione “esterna”, operata con impresa non appartenente al R.T.I. originariamente partecipante alla gara”), nel caso di specie il Collegio ha accertato se ricorressero i presupposti per la privazione di efficacia del contratto.

Rileva il giudice di prime cure che, nel caso in esame, fosse applicabile l'art. 121, comma 1, lettera c) essendo stata commessa, da parte della Stazione appaltante, “una delle più gravi violazioni” della disciplina sui contratti pubblici. Ciò in quanto il contratto era stato stipulato senza l'osservanza del termine di stand still (sottoscrivendo il contratto contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione) privando la ricorrente della tutela cautelare.

La violazione dell'art. 32 del Codice, che al comma 9 vieta la stipulazione del contratto prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, impone la immeditata privazione di efficacia dello stesso, anche con effetti retroattivi, tenuto conto dell'interesse della ricorrente principale ad eseguire per intero la prestazione e della gravità della condotta della stazione appaltante.

In conclusione: In accoglimento della domanda proposta dalla parte ricorrente, il Collegio, sulla base dei suesposti principi, dichiara il contratto stipulato con il R.T.I. retroattivamente privato di efficacia.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.