La sospensione della prescrizione “causa Covid” è contraria al principio di legalità
06 Luglio 2021
È costituzionalmente illegittimo l'art. 83 comma 9 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, conv. con modificazioni in l. 24 aprile 2020, n. 27, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del comma 7, lett. g, e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020. Così la sentenza della Corte costituzionale n. 140, depositata il 6 luglio 2021.
I giudici delle leggi hanno ritenuto che la norma in questione contrasti con il principio di legalità in quanto il contenuto del comma 9 sospende i termini ivi indicati, tra cui quelli di prescrizione, per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020, ossia rinviando alle misure organizzative che i capi degli uffici giudiziari hanno potere di adottare al fine di contenere gli effetti dell'emergenza epidemiologica sullo svolgimento dell'attività giudiziaria. La norma censurata, dunque, prevede una fattispecie di sospensione del termine di prescrizione rinviando a una regola processuale il cui contenuto è definito integralmente dalle misure organizzative del capo dell'ufficio giudiziario, creando, in questo modo, un evidente deficit di determinatezza con conseguente lesione del principio di legalità limitatamente alla ricaduta di tale regola sul decorso della prescrizione. |