File digitali non leggibili ab origine e responsabilità dell'operatore economico nelle procedure di gara telematiche

06 Luglio 2021

Il caso di gara telematica, il TA.R. ha evidenziato che in presenza di file digitali non leggibili ab origine, e dunque al netto di eventuali malfunzionamenti della piattaforma digitale, la responsabilità sia da ricondurre in capo all'operatore economico.

Con la sentenza in commento il Collegio pugliese è tornato a ribadire la necessità che l'operatore economico presti la massima diligenza nel rispettare le norme e le prescrizioni contenute nei documenti di gara, gravando sullo stesso – nell'ipotesi di procedure di gara gestite telematicamente – l'onere di produrre documenti digitali “non corrotti” (e dunque leggibili). In particolare, il TA.R. ha evidenziato che in presenza di file digitali non leggibili ab origine – e dunque al netto di eventuali malfunzionamenti della piattaforma digitale – la responsabilità sia da ricondurre in capo all'operatore economico il quale si assume il rischio dell'eventuale erroneo utilizzo della piattaforma elettronica. In caso contrario, infatti, si lederebbe – da un lato – la ratio dell'intera procedura la cui disciplina è posta a tutela di tutti i partecipanti e – dall'altro – le potenzialità che i sistemi telematici offrono alle pubbliche amministrazioni di pervenire alla certa e rapida individuazione del miglior offerente.

Il Collegio, inoltre, ha sottolineato come – nell'ipotesi in cui il documento corrotto sia relativo ad un “documento essenziale, ossia la vera e propria offerta tecnica” – la Stazione appaltante sia legittimata ad escludere il concorrente dalla procedura alla luce anche dell'impossibilità di procedere con il soccorso istruttorio che “come da chiaro e tassativo disposto, di cui all'art. 83, comma 9, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, noto nel suo contenuto precettivo, che espressamente esclude la sanabilità di omissioni, di incompletezze o di altre irregolarità essenziali per gli elementi che afferiscano sia all'offerta economica sia all'offerta tecnica.

In definitiva, e al pari di quanto accade nelle procedure di gara “cartacee”, anche nelle procedure di gara gestite per il tramite di una piattaforma telematica l'operatore economico è il solo responsabile della propria produzione documentale (al netto, come ovvio, di oggettivi malfunzionamenti del sistema) di talché, dunque, egli risponde – nel rispetto del principio di autoresponsabilità e par condicio – per ogni vulnus documentale che rende l'offerta dell'operatore incompleta e inammissibile e che, in una procedura telematica, può manifestarsi tramite un file “corrotto” e, in quanto, tale illeggibile.

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