Redazione Scientifica
07 Luglio 2021

Il Tribunale di Velletri ha disposto l'affido esclusivo alla madre delle due figlie, in seguito alla condotta reiterata del padre, consistente nell'inadempimento dell'obbligo di mantenimento.

Sul tema, il Tribunale di Velletri con il decreto del 24 aprile 2021.

Una madre, genitore collocatario di due minori, proponeva ricorso presso il Tribunale di Velletri, al fine di ottenere «la sanzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 709-ter, comma 2, c.p.c. del padre per aver pregiudicato il regolare svolgimento delle modalità di affido, violando reiteratamente il decreto (…) per l'omesso pagamento del contributo di mantenimento nei confronti delle due figlie da oltre due anni».

Il Collegio sottolinea che il diritto di frequentazione paterno «non esclude una modifica del regime di affidamento condiviso», in quanto il padre delle minori non ha dimostrato di aver adempiuto per ciò che attiene l'assegno di mantenimento. E il suddetto inadempimento è molto grave poiché mette in evidenza un totale disinteresse da parte del padre per le esigenze di educazione, istruzione e cura delle figlie.

Il Tribunale condivide, inoltre, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui «la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 c.c. (oggi 337-ter c.c.) con riferimento alla separazione personale dei coniugi, ed applicabile anche nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in virtù del richiamato operato dall'art. 4, comma 2, l. n. 54/2006, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente» (Cass. n. 26587/2009).

Anche il Tribunale di Roma ha avuto modo di affermare a riguardo che «la violenza economica – insieme a quella psicologica e all'ingiustificato rifiuto a comunicare con l'altro genitore è da ritenersi un chiaro indice di inidoneità genitoriale».

Ne consegue che la condotta reiterata da parte del padre, consistente nell'inadempimento dell'obbligo di mantenimento sottolinea la mancanza di responsabilità dello stesso nei confronti delle figlie, ostacolando, così, la genitorialità condivisa.

Per questi motivi il Tribunale di Velletri dispone l'affido esclusivo delle minori alla madre.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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