Redazione scientifica
08 Luglio 2021

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un imputato straniero, poiché il suo difensore non ha trasmesso tempestivamente la richiesta di rinvio per legittimo impedimento.

Sul tema la Suprema Corte con la sentenza n. 25114/21, depositata il 1° luglio.

Il Tribunale di Mantova condannava alla reclusione uno straniero ritenuto responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.

La Corte d'Appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, assolveva l'imputato dal delitto di resistenza poiché il fatto non sussisteva.

L'accusato ricorre in Cassazione lamentandosi, tra i vari motivi, della violazione del diritto di difesa, in quanto il difensore ha trasmesso una richiesta di rinvio per legittimo impedimento, ma il Tribunale ha proceduto comunque alla celebrazione del processo, nominando un difensore d'ufficio.

La Corte di Cassazione ha recentemente precisato che «quelle inviate via PEC non sono istanze in sé “irricevibili”, ben potendo essere prese in considerazione dal giudice se poste alla sua attenzione in quanto “fatti” potenzialmente integranti cause che impongono il differimento del processo quale che sia la modalità con cui il giudice ne sia venuto a conoscenza» (Cass. n. 2951/2019) e che «è comunque onere del difensore accertarsi non soltanto che l'istanza sia pervenuta all'indirizzo dell'ufficio ma anche, e soprattutto, che essa sia stata posta all'attenzione del giudice potendo lamentarne l'omesso esame solo qualora sia accertato che ciò sia avvenuto».

È stato ribadito anche che, con specifico riferimento ad una istanza di rinvio per impedimento del difensore trasmessa tramite PEC «…a) non è prevista una modalità particolare di trasmissione delle istanze di rinvio, sicchè può ritenersi operativa la disposizione contenuta dell'art. 21 c.p.p. che prescrive le modalità “tipiche” di trasmissione delle istanze attraverso il deposito in cancelleria; b) l'impedimento del difensore – ed è questo l'elemento decisivo – può essere rilevato anche d'ufficio, sicchè lo stesso può essere tratto da ogni elemento disponibile, comunque lo stesso giunga alla conoscenza del giudice, dunque anche attraverso un atto trasmesso con modalità tipiche, ovvero con la posta elettronica; senonchè mentre il deposito in cancelleria, essendo una modalità di comunicazione “tipica”, esonera il richiedente dall'onere di verificare che l'istanza giunga effettivamente a conoscenza del giudice, la richiesta inviata tramite posta elettronica non essendo – allo stato – inquadrabile come comunicazione “atipica”, non onera il giudice a prenderla in considerazione, se non quando la stessa si sia portata a sua effettiva conoscenza» (Cass. n. 3436/2020).

Inoltre, «l'istanza trasmessa via PEC deve ritenersi giunta nella “sfera di conoscenza” del giudice una volta pervenuta all'indirizzo istituzionale della cancelleria avendo perciò considerato irrilevante che l'istanza trasmessa non fosse stata tempestivamente inserita nel fascicolo processuale e sottoposta alla cognizione del giudice» (Cass. n. 15868/2021 e n. 13971/2021).

Anche le Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare che «l'impegno professionale del difensore in altro procedimento può essere assunto quale legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire ai sensi dell'art. 486, comma 5, c.p.p. è necessario che il difensore prospetti l'impedimento e chieda il rinvio non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni e che non si limiti a comunicare e documentare l'esistenza di un contemporaneo impegno professionale in altro processo, ma esponga le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione in esso per la particolare natura dell'attività a cui deve presenziare, l'assenza in detto procedimento di altro condifensore che possa validamente difendere l'imputato, l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p. sia nel processo a cui si intende partecipare sia in quello di cui si chiede il rinvio; il giudice di quest'ultimo processo deve valutare accuratamente, bilanciando le esigenze di difesa dell'imputato da un lato e quelle di affermazione del diritto e della giustizia dall'altro, le documentate deduzioni difensive, anche alla luce delle eventuali necessità di un rapido esaurimento della procedura trattata, per accertare che l'impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie o non possa nuocere all'attuazione della giustizia nel caso in esame» (Cass. n. 4708/1992).

Nel caso di specie, l'istanza per il rinvio dell'udienza tramite PEC, non è stata trasmessa tempestivamente.

Per questi motivi il Collegio rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

(Fonte:Diritto e Giustizia)