Redazione scientifica
09 Luglio 2021

In tempo di COVID, la materia relativa alla modalità di proposizione delle impugnazioni penali è stata ulteriormente regolamentata dal d.l. n. 137/2020, il cui art. 24, comma 6-decies, evidenzia che la previsione dell'uso della PEC in ambito penale non riguarda i ricorsi proposti prima dell'entrata in vigore di tale norma.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza n. 24484/21, depositata il 23 giugno.

Il Tribunale del riesame dichiarava inammissibile la richiesta di riesame presentata dall'indagato avverso la decisione con cui il GIP gli aveva applicato la custodia cautelare in carcere. Avverso tale decisione l'indagato ricorre in cassazione deducendo violazione degli artt. 309, 583 c.p.p., 83 d.l. n. 18/2020 e 4 CEDU.

L'utilizzo della PEC per le impugnazioni penali. In particolare, la difesa proponeva nei termini richiesta di riesame tramite PEC, come da specifico provvedimento del Tribunale del riesame e da protocollo sottoscritto dall'autorità giudiziaria con i rappresentanti degli Ordini. Invece il Tribunale del riesame dichiarava inammissibile l'impugnazione, perché proposta mediante PEC, non consentita, come da giurisprudenza consolidata, per le impugnazioni in materia penale.
Tuttavia, sostiene sempre la difesa che la giurisprudenza consolidata da anni al riguardo deve ritenersi superata durante la pandemia COVID. Ed inoltre, in tempo di COVID, tale modalità di proposizione dell'impugnazione mirava a salvaguardare la salute degli operatori e il rispetto dei diritti di difesa degli indagati. A ciò si aggiunge anche che nel caso in giudizio l'atto era peraltro giunto a conoscenza dell'autorità giudiziaria, in quanto l'ordinanza del Tribunale del riesame era stata emessa il giorno successivo all'invio della PEC e dunque fisicamente pervenuta all'attenzione del Tribunale.

Il ricorso però risulta infondato. Infatti, per il d.l. n. 18/2020, il Presidente del Tribunale può adottare misure atte ad evitare i contagi da COVID, ma non può disciplinare anche le modalità di presentazione delle impugnazioni penali.
La materia, infatti, è stata regolamentata dal d.l. n. 137/2020, il cui art. 24, comma 6-decies, evidenzia che la previsione dell'uso della PEC in ambito penale non riguarda i ricorsi proposti prima dell'entrata in vigore di tale norma.
Deve quindi ribadirsi la costante giurisprudenza della S.C. che esclude l'uso della PEC per la proposizione di un'impugnazione in materia penale e il ricorso deve essere rigettato.

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