Sequestro di persona a scopo di estorsione, recidiva e attenuante del fatto di lieve entità

Redazione Scientifica
09 Luglio 2021

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, c.p., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità – introdotta con sentenza n. 68 del 2012 di questa Corte, in relazione al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'art. 630 c.p. – sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99, comma 4, c.p.

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, c.p., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità – introdotta con sentenza n. 68 del 2012 di questa Corte, in relazione al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'art. 630 c.p. – sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99, comma 4, c.p.

La questione di legittimità costituzionale. In altre parole «anche se recidivi reiterati, gli imputati del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione potranno beneficiare, se “il fatto è di lieve entità”, della riduzione fino a un terzo della pena. È infatti incostituzionale la norma che vieta di considerare prevalente, rispetto all'aggravante della recidiva reiterata, l'attenuante del “fatto di lieve entità” impedendo così di applicare una pena adeguata e proporzionata alla differente gravità del fatto-reato». Lo si legge nel comunicato che accompagna la sentenza n. 143 della Corte Costituzionale, depositata oggi.
La questione era stata sollevata dalla Corte di Cassazione in un procedimento a carico di cinque imputati per sequestro di persona a scopo di estorsione, nell'ambito di un contesto di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio. La Corte di assise d'appello aveva riconosciuto in favore degli imputati la circostanza attenuante del “fatto di lieve entità” poiché il sequestro di una delle persone offese era durato solo poche ore. Tuttavia, nel determinare la pena degli imputati, la Corte d'appello aveva diversificato le posizioni: per due imputati non recidivi, l'attenuante era stata ritenuta prevalente sull'aggravante del numero di persone, con la conseguente diminuzione della pena. Nei confronti degli altri tre imputati, invece, l'attenuante era stata ritenuta equivalente all'aggravante della recidiva reiterata in virtù dell'art. 69, comma 4, c.p..

La lieve entità del fatto. La Consulta ha ora sottolineato che la funzione dell'attenuante del “fatto di lieve entità” «consiste propriamente nel mitigare – in rapporto ai soli profili oggettivi del fatto (caratteristiche dell'azione criminosa, entità del danno o del pericolo) – una risposta punitiva improntata a eccezionale asprezza e che, proprio per questo, rischia di rivelarsi incapace di adattamento alla varietà delle situazioni concrete riconducibili al modello legale».
Inoltre deve ricordarsi che «la pena particolarmente elevata prevista per il reato di sequestro di persona - reclusione da 25 a 30 anni - fu introdotta dalla cd. legislazione emergenziale a seguito dell'allarme sociale provocato, negli anni Settanta, da numerosi episodi di sequestro di persona volti a conseguire il riscatto per la liberazione, posti in essere da pericolose organizzazioni criminali, spesso con efferate modalità esecutive, e connotate di norma dal rischio della perdita della vita per il sequestrato, non di rado con l'esito della morte di quest'ultimo».

Principio di offensività. In conclusione, il Giudice delle leggi ribadisce il principio della necessità della proporzione della pena rispetto all'offensività del fatto. Tale principio sarebbe vanificato da una “abnorme enfatizzazione” della recidiva rilevante invece sul piano strettamente soggettivo. La sentenza «si pone quindi nel solco di altre dichiarazioni di illegittimità costituzionale che hanno riguardato circostanze attenuanti espressive della minore gravità del fatto: così la «lieve entità» nel delitto di produzione e traffico illecito di stupefacenti (sentenza n. 25172012); la «particolare tenuità» nel delitto di ricettazione (sentenza n. 105/2014); la «minore gravità» nel delitto di violenza sessuale (sentenza n. 106/2014); il «danno patrimoniale di speciale tenuità» nei delitti di bancarotta e ricorso abusivo al credito (sentenza n. 205/2017)».

Fonte: Diritto e Giustizia

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