Sequestro di persona a scopo di estorsione, recidiva e attenuante del fatto di lieve entità
09 Luglio 2021
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, c.p., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità – introdotta con sentenza n. 68 del 2012 di questa Corte, in relazione al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'art. 630 c.p. – sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99, comma 4, c.p.
La questione di legittimità costituzionale. In altre parole «anche se recidivi reiterati, gli imputati del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione potranno beneficiare, se “il fatto è di lieve entità”, della riduzione fino a un terzo della pena. È infatti incostituzionale la norma che vieta di considerare prevalente, rispetto all'aggravante della recidiva reiterata, l'attenuante del “fatto di lieve entità” impedendo così di applicare una pena adeguata e proporzionata alla differente gravità del fatto-reato». Lo si legge nel comunicato che accompagna la sentenza n. 143 della Corte Costituzionale, depositata oggi.
La lieve entità del fatto. La Consulta ha ora sottolineato che la funzione dell'attenuante del “fatto di lieve entità” «consiste propriamente nel mitigare – in rapporto ai soli profili oggettivi del fatto (caratteristiche dell'azione criminosa, entità del danno o del pericolo) – una risposta punitiva improntata a eccezionale asprezza e che, proprio per questo, rischia di rivelarsi incapace di adattamento alla varietà delle situazioni concrete riconducibili al modello legale».
Principio di offensività. In conclusione, il Giudice delle leggi ribadisce il principio della necessità della proporzione della pena rispetto all'offensività del fatto. Tale principio sarebbe vanificato da una “abnorme enfatizzazione” della recidiva rilevante invece sul piano strettamente soggettivo. La sentenza «si pone quindi nel solco di altre dichiarazioni di illegittimità costituzionale che hanno riguardato circostanze attenuanti espressive della minore gravità del fatto: così la «lieve entità» nel delitto di produzione e traffico illecito di stupefacenti (sentenza n. 25172012); la «particolare tenuità» nel delitto di ricettazione (sentenza n. 105/2014); la «minore gravità» nel delitto di violenza sessuale (sentenza n. 106/2014); il «danno patrimoniale di speciale tenuità» nei delitti di bancarotta e ricorso abusivo al credito (sentenza n. 205/2017)».
Fonte: Diritto e Giustizia |