La Redazione
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09 Luglio 2021

Torna l'appuntamento mensile con l'Osservatorio, una selezione delle più interessanti pronunce di legittimità depositate nel mese di Giugno.

Bancarotta: i criteri per determinare la durata delle pene accessorie fallimentari

Cass. Pen. – Sez. V – 23 giugno 2021, n. 24587, sent.

In tema di pene accessorie fallimentari, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte cost. n. 222/2018, la durata deve essere determinata sulla scorta del criterio finalistico della special-prevenzione negativa, valorizzando i criteri fattuali sanciti dall'art. 133 c.p. che si rivelino, nella fattispecie concreta, maggiormente pertinenti all'esercizio della discrezionalità riconosciuta dall'art. 132 c.p., con una valutazione calibrata sulla specificità delle pene accessorie fallimentari, avendo riguardo, sotto il profilo della gravità del reato, a: 1) le modalità dei fatti (ad es., commissione di fatti di bancarotta patrimoniale, mediante complesse operazioni infragruppo, o fittizi svuotamenti societari, o articolate operazioni di frodi fiscali); 2) la gravità del danno o del pericolo cagionato (entità del depauperamento, numero dei creditori coinvolti, ecc.); 3) l'intensità del dolo, anch'essa desumibile dalle modalità dei fatti, e dalla insidiosità delle condotte; e, sotto il profilo della capacità a delinquere del colpevole, soprattutto con riferimento alla funzione di estromissione dalle attività economiche che hanno consentito la commissione di reati di bancarotta, al criterio dei precedenti penali e giudiziari, che, nell'ottica di una individualizzazione del trattamento sanzionatorio accessorio, diretto ad interdire comportamenti economici pericolosi, deve essere valutato in quanto espressivo di una capacità a delinquere specifica, attinente allo svolgimento di attività economiche ed imprenditoriali, e, dunque, alla funzione interdittiva coessenziale alle pene accessorie fallimentari.

Ove la durata delle pene accessorie fallimentari sia determinata in misura superiore alla media edittale, è necessaria una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 133 c.p., tenendo conto della funzione special-preventiva della pena, con un onere motivazionale maggiore, nel caso di significativa divaricazione nel trattamento sanzionatorio complessivo tra pena principale, irrogata nel minimo, e pene accessorie fissate nel massimo.

Omesso versamento imposte: quando rileva la crisi economica

Cass. civ., sez. trib., 16 giugno 2021, n. 17027, ord.

La sussistenza di una situazione di illiquidità o di crisi aziendale non costituisce, di per sé, forza maggiore, ai fini dell'operatività della causa di non punibilità di cui all'art. 6, comma 5, D.Lgs. n. 472/1997, essendo invece necessaria la sussistenza di un elemento oggettivo, costituito da circostanze anormali ed estranee all'operatore, e di un elemento soggettivo, correlato al dovere del contribuente di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, mediante l'adozione di misure appropriate, pur senza incorrere in sacrifici eccessivi.

Soglia minima di cui all'art. 15, u.c., l. fall. e dichiaraizone di fallimento

Cass. civ., sez. I, 16 giugno 2021, n. 17216, sent.

Per accertare il superamento della soglia ostativa alla dichiarazione di fallimento di cui all'art. 15, ultimo comma, L.F., occorre far riferimento al complesso di debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare e accertati alla data in cui il tribunale decide sull'istanza di fallimento.

Al riguardo la Suprema Corte evidenzia che il mancato superamento del limite di cui all'ultimo comma dell'art. 15 L.F. non è oggetto di onere probatorio a carico del fallendo, ex art. 2697, comma 2, c.c., ma deve essere il tribunale a riscontrarlo d'ufficio sulla base del contenuto complessivo degli atti dell'istruttoria prefallimentare. Pertanto ogni eventuale incertezza in merito al ricorrere di questa condizione, non risolvibile sulla base degli atti dell'istruttoria prefallimentare, impedisce la declaratoria di fallimento.

Domanda di omologazione di concordato preventivo e legittimazione passiva del commissario giudiziale

Cass. civ., sez. I, 11 giugno 2021, n. 16562, sent.

Nel procedimento di reclamo avverso il rigetto della domanda di omologazione del concordato preventivo Il commissario giudiziale è sprovvisto di legittimazione passiva. Pur dovendo partecipare necessariamente al giudizio di omologazione del concordato preventivo e pur essendo destinatario della comunicazione del decreto conclusivo del tribunale, il commissario non diviene parte in senso sostanziale del giudizio medesimo, ma è organo ausiliario del giudice non essendo portatore di specifici interessi da far valere in sede giurisdizionale. Non è, pertanto, legittimato a costituirsi in giudizio in rappresentanza della massa dei creditori, rispetto ai quali non riveste il ruolo di sostituto processuale.

Opposizione allo stato passivo: termine a difesa in caso di nuova eccezione proposta dal curatore

Cass. civ., sez. VI, 10 giugno 2021, n. 16324, sent.

Il giudizio di opposizione allo stato passivo non è caratterizzato dalla preclusione di cui all'art. 345 c.p.c. con riguardo alle nuove eccezioni proponibili dal curatore, in quanto il riesame a cognizione piena demandato al giudice dell'opposizione, benchè non consenta l'introduzione di domande riconvenzionali della curatela, non ne comprime il diritto di difesa, ammettendo quindi la formulazione di eccezioni non sottoposte all'esame del giudice delegato.

In relazione ai contenuti e termini dell'eccezione nuova, come nella fattispecie in esame, il rispetto del principio del contraddittorio esige che sia concesso termine all'opponente per dispiegare le proprie difese e produrre la documentazione probatoria idonea a supportarle.

Il diritto dell'opponente al pieno svolgimento del contraddittorio trova non solo la sua ragione d'essere ma anche il suo limite nella novità della eccezione e/o della specificazione di quella solo genericamente formulata nella fase precedente che è stata sollevata e/o specificata dal curatore.

La necessaria concessione di un termine a difesa è giustificata solo in relazione ai contenuti e termini dell'eccezione proposta o specificata in sede di memoria di costituzione.

Apertura del fallimento e giudizio di legittimità tempestivamente intrapreso

Cass. civ., sez. V trib., 8 Giugno 2021, n. 15928, sent.

L'intervenuta modifica dell'art. 43 L.F. ad opera dell'art. 41 D. Lgs. 5/2006, nella parte in cui stabilisce che "l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo", non comporta l'interruzione del giudizio di legittimità tempestivamente intrapreso, mediante rituale avvio del procedimento notificatorio, con l'invio della copia del ricorso per il tramite dell'ufficio postale, quand'anche la notifica si sia perfezionata presso il destinatario in una data successiva alla pronuncia della dichiarazione di fallimento di quest'ultimo.

Nell'ambito del giudizio di cassazione dominato dall'impulso d'ufficio non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge.

Rigetto della richiesta di estensione della dichiarazione di fallimento di una società di persone socio

Cass. civ., sez. I, 7 giugno 2021, n. 15806, sent.

Il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento, cosi come quello che conferma il rigetto, non sono idonei al giudicato e non sono ricorribili in cassazione ex art. 111 Cost., trattandosi di provvedimenti non definitivi e privi di natura decisoria su diritti soggettivi (in conformità al principio consolidato della Suprema Corte, v. in tal senso Cass. 5069/2017, Cass. 20297/2015, Cass. 6683/2015, Cass. 19446/2011, Cass. 21834/2009, Cass., S.U., 26181/2006).

Ciò che rileva è che il provvedimento, nella parte che pronuncia il rigetto, non può essere inteso come provvedimento che nega in concreto la sussistenza di un diritto al fallimento del debitore, posto che un simile diritto, nel sistema, non è astrattamente configurabile.

Bancarotta: non c'è occultamento se l'amministratore imputato ha comunicato al curatore l'esistenza del bene

Cass. pen., sez. V, 3 giugno 2021, n. 21712, sent.

É esclusa la configurabilità di una distrazione in difetto di un effettivo distacco del bene dal patrimonio del fallito. Distacco che non necessariamente deve concretizzarsi in atti formali o risolversi nella giuridica estromissione del bene dal patrimonio, essendo sufficiente la sua destinazione ad uno scopo diverso da quello doveroso, ma che deve comunque risultare effettivo. Quanto alla condotta di occultamento, la stessa ricomprende qualsiasi condotta che comporti anche solo la temporanea indisponibilità di un bene attraverso il suo materiale nascondimento in grado di frapporre un ostacolo alla sua acquisizione da parte degli organi fallimentari, attentando così all'integrità della garanzia patrimoniale dei creditori, fermo restando che la mera omessa segnalazione della sua esistenza cui, ai sensi dell'art. 87, comma 3, L.F. il fallito è tenuto, integra il diverso reato di cui all'art. 220 L.F.