È irrilevante la pubblicazione del bando di gara sulla GUUE ai fini della decorrenza del termine impugnatorio dello stesso

09 Luglio 2021

La conoscenza legale – dalla quale inizia a decorrere il termine per impugnare – coincide con la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – attesa l'attuale inoperatività della piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC – e non dalla pubblicazione sulla GUUE.

Il caso. Acea s.p.a. ha indetto una gara, mediante procedura aperta e da aggiudicarsi al prezzo più basso, per l'affidamento del servizio di manutenzione dei veicoli di sua proprietà e di proprietà delle società appartenenti al gruppo, pubblicando il relativo bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla GUUE e sul portale della stazione appaltante stessa. Un consorzio di imprese artigiane ha impugnato, dinnanzi al TAR Lazio, tale bando e gli altri atti costituenti la lex specialis di gara, lamentandone, sotto diversi profili, la legittimità.

Acea s.p.a. si è costituita in giudizio e ha formulato in primis un'eccezione di irricevibilità del ricorso, in ragione del fatto che il ricorso risulterebbe notificato oltre il termine decadenziale di 30 giorni dalla piena conoscenza delle disposizioni del bando di gara, decorrente, a giudizio della resistente, dalla data di pubblicazione dello stesso sulla GUUE e sul portale della stazione appaltante.

La soluzione giuridica. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso proposto dal Consorzio dopo avere preliminarmente esaminato e respinto anche la predetta eccezione di irricevibilità dello stesso, formulata da Acea S.p.a.

In particolare, quanto a tale eccezione, il giudice di prime cure ha ricostruito la cornice normativa di riferimento al dies a quo dei termini decadenziali per la proposizione dei ricorsi giurisdizionali.

A tal proposito, l'art. 73, del codice dei contratti pubblici, al comma 1, stabilisce che i bandi vengano pubblicati in ambito nazionale dopo la pubblicazione dei medesimi sulla GUUE, prevedendo, poi, al comma 5, che “Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla data di pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC”.

Il D.M. 2 dicembre 2016 ("Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50") ha poi demandato all'ANAC il compito di definire le soglie d'importo, le modalità operative e i tempi per il funzionamento di tale piattaforma, prevedendo che: "Fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC, individuata nell'atto di cui al comma 5, gli avvisi e i bandi di gara, sono pubblicati con i medesimi termini di cui al comma 1 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti […]. Fino alla medesima data, gli effetti giuridici di cui all'art. 73, comma 5, del codice continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale […]”.

Ciò premesso, il giudice di prime cure, posto che la piattaforma ANAC non risulta ancora in funzione, ha affermato che gli effetti discendenti dalla pubblicità dei bandi di gara continuano a decorrere dalla pubblicazione nella GURI, con conseguente tempestività del ricorso in esame.

In altri termini, la giurisprudenza, in diverse pronunce, ha chiarito che la conoscenza legale - dalla quale inizia a decorrere il termine per impugnare – coincide con la pubblicazione del bando sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e non da quella sulla GUUE (cfr., ex multis, TAR Campania, Napoli, 23 luglio 2020, n. 3305).

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