È legittima l'integrazione del requisito esperenziale in sede di soccorso istruttorio

09 Luglio 2021

L'indicazione di altro servizio analogo nel documento di gara unico europeo (DGUE), in sede di soccorso istruttorio, ad integrazione della prova del requisito speciale di partecipazione, richiesto nel disciplinare di gara, non rappresenta una inammissibile modifica dell'offerta in corso di gara. Il concorrente, infatti, ben può integrare la propria dichiarazione in merito al possesso dei requisiti speciali, allegando un diverso mezzo di prova del requisito di cui al disciplinare (altro “servizio analogo”), a condizione che tale requisito sia posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.

Il caso. La concorrente esclusa ha impugnato, dinanzi al TAR Lazio, il relativo provvedimento di esclusione dalla gara, indetta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per “l'affidamento, in concessione, ai sensi dell'art. 164, del D.lgs. n. 50/2016, del servizio di distribuzione automatica di bevande calde, fredde e snack, a ridotto impatto ambientale per la sede del Ministero” di via XX Settembre.

In particolare, la stazione appaltante ha escluso la società in quanto non forniva i chiarimenti richiesti, ai sensi dell'art. 83, comma 9, D.lgs. n. 50/2016, e allegava un DGUE aggiornato con altro servizio analogo, diverso da quello originariamente presentato, novando, così, la domanda in un momento successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La ricorrente, lamentando l'illegittimità del suddetto provvedimento, ha evidenziato come il "DGUE aggiornato" era volto ad integrare la dimostrazione del requisito speciale di partecipazione, richiesto nel disciplinare di gara, e non l'offerta economica e tecnica stessa.

La soluzione giuridica. Il Tar Lazio ha accolto il gravame proposto dalla società ricorrente, affermando l'illegittimità della sua esclusione dalla gara.

Più nel dettaglio, il giudice di prime cure ha precisato che l'art. 83, comma 9, D.lgs. n. 50 del 2016, il quale disciplina il soccorso istruttorio, prevede quanto segue: “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere”.

Ciò premesso, atteso che il soccorso istruttorio si estende anche al caso in cui l'incompletezza/irregolarità riguardi i mezzi di prova dei requisiti speciali di partecipazione (art. 83, comma 8, D.lgs. n. 50/2016), richiesti nel disciplinare di gara, purché tali requisiti siano posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda, il provvedimento impugnato è illegittimo e deve essere annullato.

Nel caso di specie, infatti, la ricorrente ha integrato la propria dichiarazione sui requisiti speciali di partecipazione nel rispetto di quanto consente l'art. 80, comma 9, D.lgs. n. 50 del 2016: ha allegato un diverso mezzo di prova di tale requisito di cui al disciplinare, pur sempre posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.

In altri termini, il primo giudice ha affermato che l'integrazione della prova del possesso dei requisiti speciali di partecipazione non deve essere confusa con una modifica vera e propria dell'offerta tecnica ed economica, non consentita dall'ordinamento.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.