Assegno Unico per i figli: le misure temporanee del d.l. 79/2021Fonte: DL 8 giugno 2021 n. 79
13 Luglio 2021
Introduzione alla misura
La Legge n. 46 del 1° aprile 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2021 recante “Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale”, prevede all'art. 1 che al fine di «favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l'occupazione, in particolare femminile», il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale. In via temporanea e nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della citata legge n. 46 del 2021, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, con il d.l. 8 giugno 2021, n. 79, viene introdotto “l'Assegno temporaneo per i figli minori”.
Nella pratica, il Governo dovrà emanare i Decreti volti all'attuazione di quanto previsto dalla norma. Questi ultimi, ai sensi dell'art.1, comma 1, l. 46/2021, dovranno essere adottati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della stessa (quindi entro il 20 aprile 2022). Le misure in via di sostituzione
L'assegno unico, come anticipato in precedenti contributi, sostituirà alcune misure vigenti relative al sostegno delle famiglie. Queste misure, ai sensi dell'art. 3, comma 1, l. 46/2021, sono: - l'assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori, di cui all'art. 65, l.448/1998; - l'assegno di natalità di cui all'art. 1, comma 125, l. 190/2014, all'art.23-quater, commi 1 e 2, d.l. 119/2018, convertito con modificazioni l. 136/2018 e all'art.1, comma 340, l. 160/2019; - il premio alla nascita, di cui all'art.1, comma 353, l. 232/2016; - il Fondo di sostegno alla natalità previsto dall'art. 1, commi 348 e 349, l.232/2016; - le detrazioni fiscali previste dall'art. 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, TUIR; - l'assegno per il nucleo familiare, previsto dall'art. 2, d.l. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla l. 153/1988; - assegni familiari previsti dal T.U. delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al d.P.R. 797/1955.
Le misure escluse dall'ambito della l. 46/2021 sono, invece, il bonus asilo nido, i congedi parentali con relative indennità, la Carta famiglia e il Fondo politiche per la famiglia. Secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 2, lett. g), l. 46/2021, l'assegno unico avrà natura di credito d'imposta o di erogazione mensile, quindi anche modificando le modalità odierne previste per l'Assegno nucleo familiare di cui alla l. 153/1988. Con riferimento alla quantificazione dell'assegno unico, quanto indicato dalla norma faceva desumere una sorta di assegno “base”, soggetto, eventualmente, a maggiorazioni o riduzioni, in presenza di predeterminate casistiche. Lo stesso deve essere «modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, […] individuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o sue componenti, tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare». In aggiunta, sulla base della progressività più volte richiamata dalla norma, è stabilito che per il figlio successivo al secondo l'importo dell'assegno sarà incrementato. L'assegno potrà essere erogato anche per i figli maggiorenni che abbiano meno di 21 anni, che abbiano condizioni specifiche soggettive e in questo caso l'importo base di riferimento dovrà essere diminuito. In particolare, sarà concesso unicamente per figli: - frequentanti percorsi di formazione scolastica, professionale o di laurea; - che stiano svolgendo tirocini e/o attività lavorative di tipo precario che dovranno necessariamente essere chiarite (la norma fa riferimento a un'“attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale”); - che risultino disoccupati o in cerca di lavoro presso gli enti di riferimento; - che stiano svolgendo servizio civile.
La Legge delega ha inoltre previsto la “possibilità di corresponsione dell'importo direttamente al figlio, su sua richiesta”, per favorirne e stimolarne l'autonomia. Questa previsione risulta particolarmente anomala e non pienamente in linea con la ratio legis fondante: ai sensi dell'art. 2, comma 1, si legge che l'assegno è erogato “per i figli” e non “ai figli”. Al riguardo, parrebbe opportuno un chiarimento ufficiale. Previsioni specifiche per situazioni particolari
Ci sono particolari casi previsti: - per le giovani madri con meno di 21 anni di età dovrà essere concesso un assegno di importo maggiorato rispetto a quello “base”, calcolato sulla base delle previsioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), l. 46/2021; - in presenza di figlio con disabilità dovrà essere prevista una maggiorazione dell'assegno, con un incremento dell'importo, rispetto a quello “base” suindicato, di una percentuale che va dal 30% al 50%, graduata sulla base della condizione di disabilità accertata. - Per il figlio disabile, in aggiunta, dovrà essere riconosciuto l'assegno unico, anche oltre il 21° anno di età, senza alcuna maggiorazione, a condizione che sia ancora a carico delle figure genitoriali.
Si specifica, in conclusione, che il nuovo assegno unico non preclude la percezione di altre misure per familiari a carico diversi dal figlio, tra cui il coniuge, ex art.2, comma 1, lettera e), l. 46/2021. Il d.l. 79/2021: le nuove misure temporanee
Secondo gli iniziali propositi, nonostante i 12 mesi concessi dalla Legge delega, il nuovo assegno unico e universale sarebbe dovuto decorrere dal mese di luglio 2021, in buona sostanza ricalcando le scadenze dell'attuale Assegno per nucleo familiare, exart. 2, d.l. 69/1988. La completa attuazione della riforma, stanti i molti ambiti coinvolti, è ancora in fase di discussione per la sua complessità e ciò ha comportato la necessità di rimandare a gennaio 2022 l'entrata a regime della nuova misura. Tale situazione ha comportato la necessità di adottare misure temporanee in materia di assegno per figli minori, considerate urgenti. L'adozione del d.l. 79/2021, (GU n. 135/2021), ha previsto pertanto due ulteriori misure, che saranno valide solamente per il periodo dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021: - l'assegno temporaneo per i figli minori, di cui agli articoli 1-4, d.l. 79/2021; - la maggiorazione degli importi Assegno nucleo familiare, ex art. 5, d.l. 79/2021. Pertanto, nell'attesa dell'attuazione completa della legge delega, il testo del decreto attuativo denominato “Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori” ha introdotto dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 un “assegno ponte”, destinato alle famiglie con figli minori che non beneficiano degli assegni per il nucleo familiare. La nuova data individuata per la piena attuazione dell'assegno unico e universale, evidentemente, renderà necessari ulteriori raccordi che dovranno essere effettuati con le diverse misure vigenti ed in particolare con l'Assegno nucleo familiare.
a. Requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno: - essere genitore di un figlio minore di 18 anni; - essere cittadino italiano o di uno Stato membro UE (o familiare), titolare del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente o essere in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale; - essere soggetto passivo d'imposta sul reddito in Italia; - essere domiciliato e residente in Italia; - essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale. Si evidenzia pertanto che, rispetto a quanto previsto dalla legge delega, l'assegno per i figli temporaneo operativo dal 1° luglio 2021 spetta esclusivamente per i figli minori, e non fino al compimento dei 21 anni di età del figlio, come invece sarà l'assegno a regime previsto dalla riforma. b. Requisiti economici Il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore Isee in corso di validità, calcolato ai sensi dell'art. 7, d.P.C.M. 159/2013. In base dell'allegato 1, d.l. 79/2021, il limite massimo Isee per avere diritto alla percezione dell'assegno temporaneo è di 50.000 euro.
La maggiorazione degli importi Assegno nucleo familiare, ex art. 5, d.l. 79/2021, sarà prevista per coloro i quali hanno diritto all'assegno di cui all'art. 2, d.l. 69/1988 e consterà in una maggiorazione di 37,50 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a 2 figli, nonché di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari con almeno 3 figli. La nuova misura di cui agli articoli 1-4, d.l. 79/2021 risulta più articolata. L'assegno temporaneo per i figli minori sarà previsto unicamente per le famiglie che non hanno diritto all'Assegno nucleo familiare, (art. 2, d.l. 69/1988); sarà a carico Inps e non concorrerà alla formazione del reddito. L'assegno avrà cadenza mensile e sarà erogato solo in presenza dei requisiti specifici, da possedere congiuntamente sia al momento della domanda che per tutta la durata del beneficio. L'importo dell'assegno temporaneo dovrà essere calcolato in base all'Isee e in base al numero di figli minori facenti arte del nucleo familiare, secondo la tabella di valori contenuta nell'allegato 1, d.l. 79/2021.
In particolare, si precisa che: 1. al crescere dell'Isee, decresce il valore dell'assegno temporaneo; 2. è prevista una maggiorazione dell'importo previsto per ogni figlio, in presenza di nucleo familiare con più di 3 figli minori. L'importo, inoltre, sarà ulteriormente maggiorato di 50 euro per ciascun figlio disabile. 3. l'eventuale variazione del nucleo familiare, in corso di fruizione della misura, dovrà essere comunicata, entro 2 mesi, con apposita dichiarazione Dsu (Dichiarazione sostitutiva unica), di cui all'art. 10, d.P.R. 159/2013: dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della Dsu aggiornata, la prestazione decadrà d'ufficio o sarà adeguata nel caso in cui i nuclei familiari abbiano presentato contestualmente una nuova domanda di assegno temporaneo.
La richiesta dell'assegno temporaneo, ai sensi dell'art. 3, d.l. 79/2021, dovrà avvenire tramite apposita modalità telematica Inps o tramite gli Istituti di patronato di cui alla l.152/2001. L'INPS ha emanato la circolare n. 93 del 30 giugno 2021, contenente le apposite istruzioni operative.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, d.l. 79/2021, l'assegno temporaneo decorrerà dal mese della sua richiesta e che vi sarà la possibilità di percepire gli arretrati dal mese di luglio 2021 solo se la domanda sarà inoltrata entro il 30 settembre 2021.
Pertanto, pare assodato che, (salvo chiarimenti differenti), non sarà possibile richiedere gli arretrati da luglio 2021 nel caso di domande effettuate dopo il 30 settembre 2021.
I chiarimenti operativi della circolare INPS n. 93 del 30 giugno 2021
La circolare INPS n. 93 emanata il 30 giugno 2021 illustra il funzionamento della presentazione della domanda di assegno unico per i figli temporaneo, in vigore dal 1° luglio 2021, da effettuare tramite il canale telematico all'uopo predisposto.
La circolare INPS n. 93/2021, specifica che l'importo spetta ai nuclei familiari con figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati o in affido preadottivo. È necessario possedere un ISEE di valore non superiore al limite di 50.000 euro e, in ogni caso, il valore dell'ISEE sarà considerato anche per il calcolo dell'importo mensile spettante, pari ad un massimo di 167,5 euro per figlio, (217,8 euro per i nuclei familiari con almeno tre figli minori). Dal 1° luglio si può quindi fare domanda per ottenere l'”assegno ponte”. Il nucleo familiare del richiedente, in caso di presenza di figli minori di 18 anni, deve essere in possesso di un ISEE inferiore a 50.000 euro annui. L'ISEE sarà il parametro alla base del calcolo dell'importo riconosciuto.
Non potranno essere accolte dall'INPS: - Le domande per le quali la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) non sia presentata e pertanto non sia possibile rinvenire un ISEE attestato; - le domande accompagnate da ISEE scaduto - le domande per le quali nella DSU non sia presente il minore per il quale l'assegno è richiesto. L'INPS precisa che, nel caso in cui l'ISEE rechi omissioni e/o difformità sul patrimonio mobiliare o sul reddito, la domanda di assegno temporaneo non potrà essere istruita e dovrà procedersi alla regolarizzazione, (presentando idonea documentazione per dimostrare la completezza e veridicità dell' ISEE ; presentando una nuova DSU , comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte; rettificando la DSU , con effetto retroattivo, qualora sia stata presentata tramite CAF e quest'ultimo abbia commesso un errore materiale). In via transitoria, per le domande di assegno presentate entro il 30 settembre sarà possibile presentare la DSU anche successivamente alla domanda, purché entro la stessa data del 30 settembre.
Per quanto riguarda il requisito della residenza del richiedente con il minore, è necessario che il genitore che presenta domanda e il figlio siano coabitanti e abbiano dimora abituale nello stesso Comune. L'assegno potrà in ogni caso essere erogato nella misura del 50 per anche all'altro genitore in caso di affido condiviso dei minori. Il diritto all'assegno unico è esteso ai nonni, per i nipoti minori a carico, qualora essi risultino presenti nell'ISEE e in caso di formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare. Qualora la famiglia anagrafica sia composta da nonni e nipoti minorenni, ma manchi un provvedimento di affido, la regola generale prevede che, per la composizione del nucleo familiare ai fini ISEE, i minori siano attratti nel nucleo familiare del genitore. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori.
L'assegno temporaneo è compatibile con il Reddito di cittadinanza di cui al d.l. 4/2019: in questo caso l'Inps corrisponderà d'ufficio, congiuntamente, le due agevolazioni con le modalità di erogazione di quest'ultimo.
L'importo dell'assegno sarà determinato sottraendo dall'importo teorico spettante la quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare, calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all'art. 2, comma 4, d.l. 4/2019.
L'assegno temporaneo non sarà utile ai fini della determinazione del reddito di riferimento per la richiesta del Reddito di cittadinanza, nelle modalità indicate dall'art. 2, comma 6, d.l. 4/2019. Il parametro della scala di equivalenza è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE. Di seguito un esempio di calcolo fornito dall'INPS: “Nucleo familiare composto da due genitori maggiorenni e due figli minorenni. Scala di equivalenza Rdc pari a 1.8. ISEE pari a 7000 euro. Scala di equivalenza riferita ai soli minori presenti nel nucleo 0.4; Rdc percepito dal nucleo 500 euro mensili. L'importo teorico dell'Assegno temporaneo è pari a 335,00 euro (167,5 x 2)”. Nella casistica sopra esposta, per calcolar l'importo dell'assegno temporaneo, già assorbito dal reddito di cittadinanza, si avrà la seguente formula: 500 x 0.4/1.8 = 111,1 L'importo del reddito di cittadinanza sarà quindi integrato di 223,9 euro a titolo di assegno unico (335-111,1). La circolare INPS n. 93 specifica, inoltre, che se la domanda di reddito di cittadinanza è in stato di revoca o decadenza, ossia quanto è terminato il termine di durata della prestazione, sarà possibile presentare una nuova domanda separata per l'assegno unico.
L'importo dell'assegno mensile è determinato come segue:
Per ciascun figlio minore con disabilità, inoltre, gli importi sono maggiorati di 50 euro. A titolo esemplificativo, nella circolare n.93 dell'INPS troviamo le seguenti simulazioni dell'importo mensile dell'assegno unico temporaneo:
Maggiorazione transitoria degli Assegni per nucleo familiare La nuova norma introduce anche alcune novità transitorie in merito agli Assegni per nucleo familiare (Anf). Con messaggio INPS n. 2332 del 17 giugno 2021, si è precisato che nel periodo di vigenza dell'”assegno ponte”, (dal 1° luglio al 31 dicembre 2021), gli importi mensili degli assegni al nucleo familiare già in vigore saranno maggiorati di:
Per ottenere il trattamento occorre presentare domanda all'INPS: l'invio potrà essere effettuato in modalità telematica dal contribuente oppure tramite un patronato. Le regole per l'invio sono state specificate nel messaggio INPS n. 2371 del 22 giugno 2021. Come in precedenza accennato, i beneficiari dell'assegno unico avranno tempo fino al 30 settembre per fare richiesta, al fine di ricevere anche le mensilità arretrate spettanti dal mese di luglio. Nel caso di invio successivo a tale termine, l'assegno spetterà dalla data di trasmissione della domanda. Deve essere presentata una domanda per ciascun figlio, attraverso le seguenti modalità:
L'assegno temporaneo è pagato mensilmente dall'INPS sulla base della domanda presentata, con le seguenti modalità:
L'importo dell'assegno unico per i figli sarà pertanto accreditato sull'IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato (nel caso di affido condiviso dei minori, l'assegno potrà essere accreditato in misura pari al 50% sull'Iban di ciascun genitore). Come anticipato in precedenza, in caso di affido condiviso dei minori, l'assegno può essere accreditato in misura pari al 50 per cento sull'IBAN di ciascun genitore. In presenza di genitori coniugati tra loro, genitori naturali di figli nati fuori dal matrimonio, genitore “solo” (ad esempio, vedovo/a, altro genitore che non ha riconosciuto il figlio, ecc.) ovvero che risulti affidatario in via esclusiva del minore, il pagamento è effettuato interamente al genitore richiedente che convive con il minore.
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