Iscrizione all'albo dei gestori ambientali: requisito di partecipazione o di esecuzione?

15 Luglio 2021

La richiesta [di iscrizione all'Albo dei gestori ambientali] rileva esclusivamente come requisito da dimostrare in fase di esecuzione e non come condizione per la partecipazione alla gara.

Iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali: requisito di partecipazione o di esecuzione? Con la sentenza in esame il T.A.R. Lazio torna ad occuparsi della vexata quaestio relativa alla natura giuridica dell'iscrizione del concorrente all'Albo dei Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006.

Sul punto si sono formati in giurisprudenza due opposti orientamenti. Secondo un primo orientamento l'iscrizione all'Albo in parola costituirebbe un «requisito che si pone a monte dell'attività di gestione dei rifiuti» e, come tale, rientrerebbe «nell'ambito dei requisiti di partecipazione» (Cons. Stato, Sez. V, 22 ottobre 2018, n. 6032, in tal senso si veda, più di recente, Cons. Stato, Sez. V, 15 febbraio 2021, n. 1308). Il tutto con la conseguenza che tale requisito, che ai sensi dell'art. 89, co. 10, D.Lgs. n. 50/2016 non può essere soddisfatto tramite ricorso all'avvalimento, debba essere necessariamente posseduto dal concorrente già all'atto della partecipazione alla gara, non potendo essere quindi acquisito in itinere.

A tale orientamento se ne contrappone un altro, per il quale, viceversa, tale iscrizione rappresenterebbe «un mero requisito di esecuzione» rilevante solo all'atto della stipulazione del contratto da parte dell'aggiudicatario (T.A.R. Campania, Napoli , sez. I , 1° marzo 2018 , n. 1336).

Il principio di diritto fissato dal T.A.R. Lazio. La sentenza oggetto di segnalazione s'iscrive in tale ultimo orientamento. In essa, infatti, si legge che «la richiesta [dell'iscrizione all'Albo] rileva esclusivamente come requisito da dimostrare in fase di esecuzione e non come condizione per la partecipazione alla gara».

Muovendo da tale presupposto, il T.A.R. Lazio ha dunque posto in evidenza che, trattandosi di requisito di esecuzione, detta iscrizione deve essere comunque sussistente al momento della sottoscrizione del contratto. Sulla base di tale principio lo stesso T.A.R. Lazio ha ritenuto legittimo il provvedimento di decadenza dall'aggiudicazione disposto nella specie dalla Stazione appaltante che aveva constatato che il concorrente non si era dopo l'aggiudicazione procurato tale requisito.

Sotto tale ultimo profilo, il Collegio ha ritenuto che «non possano incidere sulla legittimità del provvedimento le argomentazioni svolte successivamente dalla ricorrente circa la possibilità di subappaltare l'attività in questione». E ciò, essenzialmente, perché «la stessa ricorrente [aveva] manifestato in sede di istanza di partecipazione alla procedura la sua volontà di non avvalersi dell'istituto del subappalto, “flaggando” NO sulla relativa voce all'interno del DGUE».

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