L'affidamento di due gemelli presso diversi membri della famiglia lede l'interesse dei minori

Giuseppina Pizzolante
15 Luglio 2021

Nel rinnovo delle misure di affidamento di due gemelli presso familiari differenti, le autorità nazionali non hanno adempiuto agli obblighi ex art. 8 CEDU, poiché, in questo tipo di procedure, è necessario agire con cautela per non ostacolare un ricongiungimento nell'interesse superiore dei minori.

Nonostante il margine di discrezionalità, nelle ipotesi di rinnovo di una misura di affidamento di due minori gemelli presso diversi familiari, sulle autorità nazionali incombe l'obbligo positivo di riunire la famiglia biologica nel più breve tempo possibile. Pur considerando le difficoltà per un'unica famiglia di prendersi cura di due neonati contemporaneamente e pur apprezzando l'impegno dei familiari affidatari per evitare il collocamento dei minori presso un istituto, la separazione prolungata, acuita dalle limitazioni non sufficientemente motivate del diritto di visita della madre, ha causato una rottura dei legami familiari ed in particolare del legame tra i due fratelli. Così le autorità nazionali non hanno adempiuto agli obblighi positivi loro imposti dall'articolo 8 CEDU poiché, in questo tipo di procedure, è necessario agire con cautela per non ostacolare un ricongiungimento nell'interesse superiore dei minori.

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