Confisca allargata in sede esecutiva: i beni a cui è applicabile la misura di sicurezza si individuano sulla base della “ragionevolezza temporale”

Redazione Scientifica
19 Luglio 2021

Se la confisca di cui all'art. 240-bis c.p., disposta in fase esecutiva, possa avere ad oggetto beni riferibili al soggetto condannato ed acquisiti alla sua disponibilità fino al momento della pronuncia di condanna per il c.d. reato spia ovvero successivamente, salva comunque la possibilità di confisca di beni acquistati anche il epoca posteriore alla sentenza ma con risorse finanziarie possedute prima...

Chiamate a pronunciarsi sulla questione controversa in giurisprudenza « se la confisca di cui all'art. 240-bis c.p., disposta in fase esecutiva, possa avere ad oggetto beni riferibili al soggetto condannato ed acquisiti alla sua disponibilità fino al momento della pronuncia di condanna per il c.d. reato spia ovvero successivamente, salva comunque la possibilità di confisca di beni acquistati anche il epoca posteriore alla sentenza ma con risorse finanziarie possedute prima »,

le Sezione Unite della Cassazione penale, con sentenza n. 27421, depositata il 15 luglio 2021, hanno affermato in seguente principio di diritto:

« il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta di confisca ex art. 240-bis cod. pen., esercitando gli stessi poteri che, in ordine alla detta misura di sicurezza atipica, sono propri del giudice della cognizione, può disporla, fermo restando il criterio di "ragionevolezza temporale", in ordine ai beni che sono entrati nella disponibilità del condannato fino al momento della pronuncia della sentenza per il cd. "reato spia", salva comunque la possibilità di confisca anche di beni acquistati anche in epoca posteriore alla resistenza, ma con risorse finanziarie possedute prima ».

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