Sul soggetto competente a svolgere la verifica di anomalia

Tommaso Cocchi
19 Luglio 2021

In linea di principio, il sub-procedimento di anomalia è di competenza del R.u.p. e non della commissione di gara, con la precisazione che non è preclusa al responsabile del procedimento la possibilità di individuare ulteriori soggetti cui affidare la verifica, soprattutto quando questa comporti valutazioni tecniche particolarmente complesse.

Il caso. All'esito di una gara per l'affidamento di servizi di pulizia per alcune aziende sanitarie locali, una delle imprese partecipanti proponeva ricorso al giudice amministrativo chiedendo la riedizione dell'intera procedura. La ricorrente lamentava, per quel che qui rileva, la violazione dell'art. 97 del d.lgs. n. 50/2016, giacché il sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta dell'aggiudicataria sarebbe stato svolto dal solo RUP, senza l'ausilio della commissione giudicatrice.

La soluzione del TAR Piemonte. Il giudice di prime cure ha respinto la censura, ricordando che le Linee Guida ANAC n. 3 al punto 5.3 sanciscono espressamente che la verifica sulle offerte anormalmente basse sia svolta «dal R.u.p. con l'eventuale supporto della commissione nominata ex articolo 77 del Codice». Ebbene da tale disposizione, secondo il Collegio, discenderebbe chiaramente il carattere facoltativo del coinvolgimento della Commissione giudicatrice a fronte dell'indiscussa centralità del ruolo del RUP nel sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta.

Una simile conclusione, come ricordato dal TAR, troverebbe del resto conferma in una giurisprudenza piuttosto consolidata del Consiglio di Stato, secondo cui «in linea di principio il sub-procedimento di anomalia è di competenza del R.u.p. e non della commissione di gara […], con la precisazione che non è preclusa al responsabile del procedimento la possibilità di individuare ulteriori soggetti cui affidare la verifica, soprattutto quando questa comporti valutazioni tecniche particolarmente complesse, per lo svolgimento delle quali né il R.u.p. né gli uffici interni alla stazione appaltante siano professionalmente adeguati. Ebbene, secondo la medesima giurisprudenza, non sarebbe escluso quindi che tale scelta possa ricadere sulla stessa commissione giudicatrice, la quale «ben conosce il contenuto dell'offerta da sottoporre a verifica, non solo sotto il profilo del merito tecnico (per averla valutata ai fini dell'attribuzione dei punteggi) ma anche sotto il profilo economico».

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