Nomina e requisiti professionali della Commissione giudicatrice

19 Luglio 2021

Nelle more dell'istituzione dell'Albo dei componenti delle Commissioni giudicatrici a norma dell'art. 78 d.lgs. 50/2016, deve trovare applicazione la disciplina transitoria di cui all'art. 216, co. 12, in forza del quale la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta dell'affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

Il caso. All'esito di una procedura di gara indetta per l'affidamento dei servizi di pulizia, sanificazione e servizi accessori, a ridotto impatto ambientale destinati ad aziende del servizio sanitario della Regione Piemonte e all'Azienda USL Valle d'Aosta, la concorrente, quarta graduata, proponeva ricorso per far valere l'interesse strumentale alla riedizione dell'intera procedura di gara.

In particolare, contestava, inter alia, l'illegittima composizione della Commissione giudicatrice in quanto asseritamente carente del profilo professionale rappresentato dalla “consolidata esperienza in ambito di verifiche, controlli di processo e di prevenzione rischio infettivo inerenti […] il servizio di logistica”.

Secondo la ricorrente, tale carenza avrebbe determinato l'inidoneità dell'organo collegiale ad esprimere un fondato apprezzamento tecnico-discrezionale in ordine ai contenuti delle offerte dei diversi operatori economici.

La soluzione offerta dal TAR: Il Collegio, nel respingere il ricorso, ha innanzitutto affermato che, “nelle more dell'istituzione dell'Albo dei componenti delle Commissioni giudicatrici a norma dell'art. 78 d.lgs. 50/2016, deve trovare applicazione la disciplina transitoria di cui all'art. 216, co. 12 d.lgs. cit. giusta la quale 'la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante' ”.

Nel caso di specie, il TAR, dopo aver premesso che la stazione appaltante aveva richiesto alla Regione Piemonte l'indicazione di una rosa di professionalità in possesso di una consolidata professionalità in ambito di verifiche e controlli di processo inerenti il servizio di pulizie e/o per il solo lotto 1, inerenti il servizio di logistica, ha evidenziato come dal dato testuale - enucleabile dalla coppia congiuntiva/disgiuntiva “e/o” - si evincesse che la professionalizzazione richiesta era prevista in via facoltizzante rispetto all'ambito dei servizi di pulizie, sicché l'assenza di tale profilo nella Commissione giudicatrice non risultava in astratto idonea ad inficiare le valutazioni tecnico-discrezionali espresse con riferimento al lotto 1.

Il Collegio, oltre a ciò, rilevava peraltro che dall'analisi dei curricula dei componenti della Commissione vi erano almeno due profili professionali dotate di consolidate esperienze nell'ambito de quo.

In conclusione, il Collegio respingeva complessivamente il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti in quanto destituiti di ogni profilo di fondatezza.

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