Nuove informazioni provvisorie dalle Sezioni Unite Penali

Redazione Scientifica
19 Luglio 2021

Con le informazioni provvisorie nn. 11, 12 e 13, le Sezioni Unite Penali hanno risolto alcune questioni controverse.

Con le informazioni provvisorie nn. 11, 12 e 13, le Sezioni Unite Penali hanno risolto alcune questioni controverse. In particolare: se la commissione di un fatto di notte configuri o meno l'aggravante della minorata difesa; se la notifica dell'ordine di esecuzione con contestuale decreto di sospensione al condannato che si è reso successivamente irreperibile, integri l'inizio della esecuzione ai sensi dell'art. 172, comma 4, seconda parte, c.p.; se in caso di omicidio commesso dopo l'esecuzione di condotte persecutorie poste in essere nei confronti della stessa persona offesa, i reati di atti persecutori e omicidio aggravato concorrono tra loro o è ravvisabile un reato complesso.

Informazione provvisoria n. 11/2021. Oggetto della controversia è se la commissione del fatto di notte configuri, di per sé, la circostanza aggravante della minorata difesa ex art. 61, comma 1, n. 5, c.p..

Sul punto le Sezioni Unite affermano che per l'integrazione della suddetta aggravante, le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui il soggetto agente ha profittato così da ostacolarla, devono essere accertate alla stregua di concreti e concludenti elementi di fatto volti a dimostrare la particolare situazione di vulnerabilità in cui versava il soggetto passivo, non bastando l'idoneità astratta di dette condizioni a favorire la commissione del reato.

Informazione provvisoria n. 12/2021. La questione controversa è se la notifica dell'ordine di esecuzione con contestuale decreto di sospensione al condannato che si è reso successivamente irreperibile, integri l'inizio della esecuzione ai sensi dell'art. 172, comma 4, seconda parte, c.p.; ed inoltre, se e entro quali limiti, per il decorso del tempo necessario ad estinguere la pena (art. 172 c.p.), la sospensione temporanea dell'esecuzione disposta dal PM ai sensi dell'art. 656, comma 5, c.p.p., integri una delle ipotesi previste dal suddetto art. 172, comma 5, c.p..

Per le Sezioni Unite Penali il decorso del tempo i fini dell'estinzione della pena detentiva ha inizio il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile e si interrompe con la detenzione del condannato. Inoltre, esso comincia a decorrere nuovamente se il condannato, una volta iniziata l'esecuzione della pena mediante carcere, vi si sottragga con l'evasione. In deroga a tali ipotesi, nel caso in cui l'eseguibilità della pena dipenda dalla scadenza di un termine o dal verificarsi di una condizione, il dies a quo è fissato al momento della scadenza di detto termine o al verificarsi della condizione. Infine, il procedimento di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva non rientra in una delle ipotesi di cui all'art. 172, comma 5, c.p..

Informazione provvisoria n. 13/2021. In caso di omicidio commesso dopo l'esecuzione di condotte persecutorie poste in essere dall'agente nei confronti della stessa persona offesa, i reati di atti persecutori e omicidio aggravato ex art. 576, comma 1, n. 5.1, c.p., concorrono tra loro o è ravvisabile un reato complesso, ai sensi dell'art. 84, comma 1, c.p.?

A tale questione i Supremi Giudici affermano che la fattispecie del reato di omicidio, realizzata a seguito di quella di atti persecutori nei confronti della medesima vittima, contestata e ritenuta nella forma di delitto aggravato, punto con la pena edittale dell'ergastolo, integra un reato complesso in ragione dell'unitarietà del fatto (art. 84, comma 1, c.p.).

Fonte: DirittoeGiustizia

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