Inammissibile l'istanza di riesame trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo sbagliato e non firmata digitalmente

Redazione scientifica
19 Luglio 2021

È ammessa la presentazione dell'istanza di riesame a mezzo PEC purché essa sia sottoscritta digitalmente dal difensore e venga trasmessa alla casella di posta elettronica certificata appositamente destinata al deposito atti.

Il Tribunale del riesame dichiarava inammissibile il riesame proposto dal difensore dell'imputato a mezzo PEC, sostenendo che lo stesso non fosse stato trasmesso né al Tribunale del riesame né alla casella PEC relativa al deposito degli atti.
Inoltre, l'atto non risultava firmato digitalmente e le copie informatiche non erano state sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale. Avverso tale decisione il difensore ricorre in Cassazione.

Osserva la Corte che il riesame èstato trasmesso il giorno dopo l'entrata in vigore dell'art. 24, comma 6-bis, d.l. n. 137/2020, introdotto dalla legge di conversione n. 176/2020, all'indirizzo PEC del Tribunale.
Risulta quindi ammessa questa forma di presentazione del riesame purché le copie informatiche per immagini e l'atto siano sottoscritti digitalmente dal difensore, a pena di inammissibilità.
Rileva però la Cassazione che, nel caso di specie, l'atto non è stato sottoscritto digitalmente e non è stato trasmesso alla casella di posta dedicata al deposito degli atti ma alla casella di posta della Corte di assise.
Pertanto, il ricorso viene dichiarato inammissibile.

(Tratto da: Diritto e Giustizia)

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