Sulla discrezionalità della valutazione della stazione appaltante circa la mancanza dei presupposti di un solido vincolo fiduciario

Redazione Scientifica
19 Luglio 2021

La giurisprudenza amministrativa ricomprende ogni condotta collegata all'esercizio dell'attività della pubblica amministrazione e...

La giurisprudenza amministrativa ricomprende ogni condotta collegata all'esercizio dell'attività della pubblica amministrazione e contraria a un dovere posto da una norma giuridica (civile, amministrativa o penale) tra gli illeciti professionali; in tale ambito le stazioni appaltanti godono di piena discrezionalità amministrativa nel ricondurre detti illeciti alla fattispecie prevista dall'art. 80, comma 5 lett. c), del d.lgs. n. 50/2016, fatte salve la ragionevolezza e la logicità delle decisioni (Cons. Stato, V, 24.1.2020, n. 610).

L'assenza dei gravi illeciti professionali di cui all'art. 80, comma 5 lett. c), del d.lgs. n. 50/2016 costituisce requisito di partecipazione alla gara, il quale come tale deve essere valutato prendendo a riferimento l'ultimo giorno prefissato dal bando per la presentazione dell'offerta e la partecipazione alla gara.