Sul rapporto tra le gare indette da Consip e dalle centrali di committenza periferiche
20 Luglio 2021
Le disposizioni normative vigenti in materia (fra le quali l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999), come riconosciuto dalla costante giurisprudenza amministrativa, delineano un coerente quadro normativo nel quale è demandato alla Consip il compito di rinvenire, in sede di centralizzazione, le migliori possibili condizioni di offerta da porre a disposizione delle amministrazioni, ma è consentito alle amministrazioni di procedere in modo autonomo, a condizione che possano dimostrare di aver ricercato e conseguito condizioni migliorative rispetto a quelle contenute nelle convenzioni-quadro, attraverso un meccanismo di responsabilizzazione delle amministrazioni stesse, che è coerente con la disciplina euro-unitaria (fra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 28 marzo 2018, n. 1937). Tale principio non è derogato dalle disposizioni recate dal d.l. n. 76 del 2020, conv. in l. n. 120 del 2020. L'opzione tra aderire alla convenzione Consip oppure portare a termine la procedura di gara implica valutazioni di natura tecnico-discrezionale sulla convenienza delle condizioni dei due capitolati ma anche valutazioni di opportunità, sindacabili per eccesso di potere, nei limiti dell'evidente illogicità, della contraddittorietà, dell'arbitrarietà o dell'irragionevolezza. |