La soglia dell'1% dell'importo contrattuale prevista per le penali è sintomatica dell'inaffidabilità del concorrente

Redazione Scientifica
20 Luglio 2021

La soglia dell'1% dell'importo contrattuale prevista per le penali deve intendersi come sintomatica di inaffidabilità...

La soglia dell'1% dell'importo contrattuale prevista per le penali deve intendersi come sintomatica di inaffidabilità dell'operatore economico ai soli fini di innestare l'obbligo delle Stazioni appaltanti di darne segnalazione all'ANAC; simili penali, però, non costituiscono prova inconfutabile di grave errore professionale e, in quanto tali, mentre non generano l'obbligo dell'operatore economico di dichiararle all'atto di partecipare ad una gara, al contempo non autorizzano le Stazioni appaltanti a fondare automaticamente su di esse una decisione di esclusione, né esimono l'ANAC dal valutare, caso per caso, se la relativa annotazione presenti utilità (per le Stazioni appaltanti), in funzione del fatto che sono concretamente indicative di inaffidabilità o mancanza di integrità dell'operatore economico.

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