Donazione indiretta e comunione legale tra coniugi

Redazione Scientifica
20 Luglio 2021

In tema di comunione legale tra i coniugi, in presenza di un accertamento di fatto che confermi la provenienza donativa non di tutto, ma soltanto di una parte del denaro utilizzato per l'acquisto di un bene, quest'ultimo deve ritenersi di proprietà esclusiva del donatario soltanto per la parte del suo valore effettivamente corrispondente all'entità della donazione ricevuta, e non invece per l'intero, restando la residua parte del valore del cespite, non acquistata con denaro personale dell'intestatario, soggetta al regime della comunione legale tra coniugi.

La Corte d'Appello di Perugia, in totale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava l'immobile acquistato dal marito con denaro fornitogli dai propri genitori di esclusiva proprietà di quest'ultimo.

La moglie ricorre in Cassazione, lamentandosi, tra i vari motivi, del fatto che l'immobile in questione fosse stato dichiarato appartenente per la totalità al marito, rimanendo escluso dal regime della comunione legale.

Il ricorso è fondato. La Corte di Cassazione, infatti, afferma che in presenza di un accertamento di fatto che confermi la provenienza donativa non di tutto, ma soltanto di una parte del denaro utilizzato per l'acquisto di un bene, quest'ultimo deve ritenersi di proprietà esclusiva del donatario soltanto per la parte del suo valore effettivamente corrispondente all'entità della donazione ricevuta, e non invece per l'intero, restando la residua

parte del valore del cespite, non acquistata con denaro personale dell'intestatario, soggetta al regime della comunione legale tra coniugi.

Sul punto, la Suprema Corte ha già avuto di affermare che «quando un soggetto abbia erogato il denaro per l'acquisto di un immobile in capo al proprio figlio, si deve distinguere il caso della donazione diretta del denaro, in cui oggetto della liberalità rimane quest'ultimo, da quello in cui il denaro sia fornito quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che costituisce il fine della donazione. In tale secondo caso, il collegamento tra l'elargizione del denaro paterno e l'acquisto del bene immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in presenza di una donazione indiretta dell'immobile stesso, e non già del denaro impiegato per il suo acquisto» (Cass. civ., sez. I, 5 giugno 2013, n. 14197): risulta pertanto del tutto irrilevante la circostanza che il coniuge non intestatario sia intervenuto nell'atto di acquisto, o di assegnazione, e la dichiarazione di c.d. «rifiuto al coacquisto» che il medesimo abbia in quel contesto formulato.

Nello specifico, la Corte di Cassazione ha chiarito che l'acquisto di un immobile con denaro fornito dai genitori costituisce un caso di donazione indiretta, sia che il donante paghi l'intero prezzo, sia che ne paghi soltanto una parte, superando il precedente orientamento secondo cui «ladonazione indiretta dell'immobile non è configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacché la corresponsione del

denaro costituisce una diversa modalità per attuare l'identico risultato giuridico-economico dell'attribuzione liberale dell'immobile esclusivamente nell'ipotesi in cui ne sostenga l'intero costo (Cass. civ., sez. II, 31 gennaio 2014, n. 2149).

Per questi motivi, la Corte di Cassazione cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Perugia.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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