Regime speciale PAT e nuove eccezioni nelle note di udienza

Simona Barchiesi
22 Luglio 2021

Nel rito speciale introdotto, in regime emergenziale, dall'art. 4 del d.l. n. 28/2020 è possibile sollevare nuove eccezioni nelle note di udienza?

Nel rito speciale introdotto, in regime emergenziale, dall'art. 4 del d.l. n. 28/2020 è possibile sollevare nuove eccezioni nelle note di udienza?

Nel rito speciale introdotto, in regime emergenziale, dall'art. 4 del d.l. n. 28/2020 – e la cui vigenza è attualmente limitata sino al 31 luglio 2021 – il deposito di note di udienza costituisce una facoltà per le parti che non intendono chiedere la discussione orale dell'udienza o della camera di consiglio (sia pure in collegamento da remoto).

Si tratta di scritti depositati in prossimità dell'udienza che non costituiscono nuovi scritti difensivi, ma la trasposizione di quanto la parte avrebbe dedotto nel corso della discussione.

Ne consegue che, come recentemente sostenuto dal giudice amministrativo, in tali note “non possono essere sollevate eccezioni nuove, neanche afferenti a questioni di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione” (Cons. Stato, sez. IV, 19 luglio 2021, n. 5404). Diversamente, infatti, vi sarebbe una elusione del contraddittorio sul punto controverso, poiché sulla questione nuova non sarebbe possibile replicare nelle ordinarie forme, mancando il momento della discussione in udienza.

L'introduzione di tali eccezioni nelle note di udienza deve, dunque, considerarsi inammissibile.

Sempre a tutela del contraddittorio, la sentenza in commento rammenta che anche il giudice, ove intendarilevare d'ufficio le stesse questioni oggetto della nota di udienza, è tenuto a sollecitare su di esse il contraddittorio tra le parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., non potendo la speciale disciplina in questione prestarsi a interpretazioni o prassi applicative inidonee ad assicurare la piena ed effettiva applicazione dei principi costituzionali del cd. giusto processo”.

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