I poteri di controllo della Commissione di gara sulla veridicità del contenuto dell'offerta tecnica ed economica
22 Luglio 2021
La fattispecie al vaglio del TAR. Il bando di gara indetto da una Unione di Comuni per l'aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico richiedeva, ai fini della ammissione, la disponibilità di sette mezzi necessari per il servizio e due di scorta, disponibilità che era possibile dimostrare attraverso avvalimento o mediante la allegazione di un impegno vincolante all'acquisto, leasing, affitto o comodato dei mezzi.
All'offerta tecnica del concorrente in grado di impiegare veicoli immatricolati non anteriormente al 2015, la lex specialis assegnava un punteggio via via crescente in rapporto al numero di veicoli conformi a tale requisito.
L'ATI ricorrente veniva esclusa dalla competizione per avere presentato un'offerta tecnica incompleta e contraddittoria: ancorché richiesta di fornire maggiori precisazioni in ordine ai mezzi indicati (mediante produzione del libretto di circolazione) e alla loro effettiva disponibilità (la mera conferma d'ordine non era ritenuta dalla Stazione appaltante adeguato impegno vincolante), l'ATI beneficiaria del soccorso istruttorio non riusciva a fugare i dubbi della Commissione circa la corrispondenza al vero di quanto dichiarato in sede di offerta.
La sentenza del TAR. La censura della ricorrente, diretta a sindacare il potere della Stazione Appaltante di richiedere la comprova delle dichiarazioni del concorrente nel corso della procedura, viene fermamente respinta dal TAR, il quale ribadisce che la Commissione di gara dispone di un potere generale e doveroso di controllo delle offerte, insito nella sua funzione di responsabile della valutazione dei profili tecnici ed economici delle stesse.
Tale potere può essere esercitato con ogni mezzo e in ogni momento nel corso della procedura, perche esso è espressione della funzione, più generale, assegnata alla Commissione di gara di garante del buon andamento e della correttezza della procedura. Dello stesso avviso, ricorda incidentalmente il TAR, è l'ANAC, che nelle Linee Guida n. 5 recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” ha cura di precisare che, a norma del Codice, la Commissione di gara è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche.
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