COVID e PEC: requisiti per la proposizione delle impugnazioni

Redazione scientifica
23 Luglio 2021

In tema di impugnazioni, la legge di conversione del c.d. «decreto ristori» consente il deposito a mezzo PEC degli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, degli atti di opposizione e dei reclami giurisdizionali proposti successivamente alla data della sua entrata in vigore, mentre conservano efficacia le impugnazioni in formato elettronico proposte anteriormente a tale data solo se sottoscritte digitalmente e trasmesse alla casella di posta elettronica certificata del giudice competente.

Il Tribunale di Milano dichiarava l'inammissibilità della richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo presentato da una s.r.l., ritenendo l'impugnazione non legittimamente proposta perché trasmessa a mezzo PEC.

La società ricorre in Cassazione lamentando, tra i vari motivi, la violazione dell'art. 24, commi 4 e 5, d.l. n. 137/2020, e del comma 6-quinquies introdotto dalla relativa legge di conversione n. 176/2020, in quanto l'art. 24 del citato decreto, nel prevedere la possibilità, nel periodo di emergenza legato alla pandemia da COVID-19, di depositare presso gli uffici giudiziari «tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati», dovrebbe essere inteso come riferibile anche agli atti di impugnazione, non essendo condivisibile la contraria interpretazione data dai Giudici di primo grado nell'ordinanza impugnata e dal conforme precedente di legittimità nella stessa richiamato.

Il ricorso è infondato. La legge di conversione del c.d. «decreto ristori» (l. n. 176/2020), infatti, consente il deposito a mezzo PEC degli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, degli atti di opposizione e dei reclami giurisdizionali proposti successivamente alla data della sua entrata in vigore, mentre conservano efficacia le impugnazioni in formato elettronico proposte anteriormente a tale data solo se sottoscritte digitalmente e trasmesse alla casella di posta elettronica certificata del giudice competente. Risulta pertanto superato il precedente orientamento della Suprema Corte, in base al quale la normativa emergenziale trova applicazione esclusivamente in relazione agli atti di parte per i quali il codice di procedura penale non disponga specifiche modalità di presentazione, stante il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme per la presentazione delle impugnazioni.

Nel caso di specie, tuttavia, non viene soddisfatto alcuno dei requisiti previsti dalla l. n. 176/2020 per le impugnazioni a mezzo PEC, in quanto l'atto non era stato trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata adottato dal Tribunale di Milano in forza dell'art. 24 del c.d. «decreto ristori», né risultava firmato digitalmente.

Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese.

(Fonte:

Diritto e Giustizia

)

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