La FIGC non è riconducibile al novero degli organismi di diritto pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, lett. d), del d.lgs. n. 50 del 2016

Redazione Scientifica
16 Luglio 2021

In relazione ai caratteri che connotano un determinato ente quale organismo di diritto pubblico (1. personalità giuridica; 2. soggezione ad influenza...

In relazione ai caratteri che connotano un determinato ente quale organismo di diritto pubblico (1. personalità giuridica; 2. soggezione ad influenza pubblica dominante; 3. preordinazione alla soddisfazione specifica di bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale), la FIGC è priva del secondo, atteso, da un lato, che i poteri di direzione e controllo del CONI nei suoi confronti non sono tali da imporle regole di gestione dettagliate e pervasive, fino al punto di influire sulle sue decisioni in materia di appalti pubblici e, d'altro lato, che essa non fruisce (a differenza della maggior parte delle Federazioni sportive nazionali) di finanziamento pubblico maggioritario (conf. Corte giust. UE, 3 febbraio 2021, cause riunite C-155/19 e C-156/19). La FIGC è, pertanto è esclusa dall'osservanza della disciplina sui contratti pubblici ed il giudice amministrativo è privo di giurisdizione sulle relative controversie.

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