Francesco G. Capitani
26 Luglio 2021

L'atto del difensore ha raggiunto il suo scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c.: prevale il principio della cognizione di fatto sulle formalità di procedura.

Emergenze pandemiche e pandemia. L'art. 24, d.l. n. 137/2020, ha previsto l'invio di specifici atti penali del difensore - nomine, memorie, documenti, richieste e istanze indirizzati alla Procura e riguardanti la fase successiva all'avviso ex 415-bis c.p.p. - al solo portale penale telematico, a pena di nullità – l'elenco è stato poi integrato dall'istanza di opposizione all'archiviazione ex art. 410 c.p.p., la denuncia ex art. 333 c.p.p., la querela ex art. 336 c.p.p. e la relativa procura speciale, la nomina del difensore e rinuncia o revoca del mandato ex art. 107 c.p.p. -. Ogni altra comunicazione – istanze, memorie, etc. - doveva essere inviata alla casella PEC individuata dal Registro generale di indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 44/2011, come integrata dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi ed automatizzati, al fine di evitare assembramenti presso gli uffici giudiziari.

Il caso. Il difensore di fiducia proponeva richiesta di riesame ex art. 324 c.p.p. avverso il sequestro conservativo di beni mobili ed immobili dell'indagato e, di seguito, comunicava richiesta di differimento dell'udienza, per non aver ricevuto copia dell'ordinanza cautelare e degli allegati, mediante comunicazione inviata alla casella PEC dell'ufficio errato – e non quello individuato ai sensi dell'art. 7 cit. -. L'istanza veniva dichiarata dal giudice inammissibile; il difensore propone ricorso per Cassazione per violazione dell'art. 178, lett. c) c.p.p. e dei relati diritti di difesa.

Non sussistono condizioni ostative al riconoscimento della validità dell'atto: non sono previste nullità. Ai sensi dell'art. 177 c.p.p., gli atti penali sono nulli solo quando la nullità è specificamente comminata dalla legge; nel caso, l'invio a casella PEC errata dell'atto penale non destinato al portale penale telematico – quale una generica richiesta del difensore, ovvero la richiesta di differimento dell'udienza – non può essere per ciò solo essere ritenuto nullo.

Requisito fattuale: il giudice deve averne preso atto. La comunicazione PEC inviata alla casella dell'ufficio errato era comunque pervenuta al giudice procedente – per premura del personale di cancelleria -, che ne aveva decretata l'inammissibilità. La Cassazione sostiene il principio di raggiungimento dello scopo dell'atto ex art. 156 c.p.c. di valore trasversale alle regole di procedura e temperante i rigori di formalità. Se il giudice ne prende atto, deve tenerne conto; se l'atto non confluisce nel fascicolo corretto, si dà come non pervenuto, al pari delle altre comunicazioni irritualmente inviate dal difensore via PEC alla cancelleria – ad esempio, di legittimo impedimento del difensore, (v. per una cernita dell'autore Francesco G. Capitani Invio di comunicazioni del difensore via PEC: no per impugnazioni, forse per generiche istanze, si (con riserva) per legittimo impedimento, in processotelematico.it)- .

In breve: se la cancelleria penale è provveduta e trasmette l'atto all'ufficio corretto, il Giudice non può più erigere barriere di procedura e decretarne l'inammissibilità.

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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