Limiti di specificità circa la indicazione nel bando della prestazione in gara

Redazione Scientifica
24 Giugno 2021

Le pubbliche amministrazioni sono dotate di un'ampia discrezionalità nell'individuare i prodotti ed i servizi che decidono di acquisire con il ricorso...

Le pubbliche amministrazioni sono dotate di un'ampia discrezionalità nell'individuare i prodotti ed i servizi che decidono di acquisire con il ricorso alle procedure di evidenza pubblica, la quale si arresta a fronte di illegittime limitazioni della concorrenza, come accade nelle ipotesi in cui le caratteristiche tecniche di un prodotto siano così specificamente individuate, in relazione ad un marchio, ad un brevetto, ad un tipo, ad un'origine o ad una produzione specifica, da restringere eccessivamente la possibilità per gli operatori economici di partecipare alla gara. Ove invece la stazione appaltante individui le caratteristiche minime della fornitura, in relazione alla loro funzionalità, non traspare alcun rischio concreto di limitazione della concorrenza e l'offerta carente delle caratteristiche minime deve essere esclusa senza ulteriori valutazioni (T.a.r. Lombardia, Milano, Sezione IV, 10 febbraio 2017, n. 336; Consiglio di Stato, Sezione III, 11 luglio 2016, n. 3029).

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